F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010  5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010 

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCO ANTONIOLI SEGUITO GARA MANTOVA/CESENA DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

Con rituale ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, l’A.C. Cesena ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al calciatore Francesco Antonioli la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a seguito dell'incontro Mantova/Cesena del 15.11.2009. Tale decisione veniva presa in quanto il calciatore Antonioli aveva tenuto, durante la gara sopra citata, un comportamento non regolamentare in campo e per avere, al termine della stessa, rivolto all’Arbitro epiteti insultanti, rilevati dal collaboratore della Procura Federale. Avverso tale provvedimento la società A.C. Cesena S.p.A. ha presentato preannuncio di reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.11.2009. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza degli addebiti formulati sottolineando che l’arbitro non ha ritenuto meritevole di rilievo disciplinare le frasi profferite dall’Antonioli, tanto che non li ha riportati sul referto arbitrale, in quanto subito dopo c’era stato un chiarimento tra i due conclusosi con una stretta di mano. Alla seduta del 20.11.2009 fissata davanti alla competente Corte di Giustizia Federale – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante, pure presente, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva questa Corte che le parole usate dal calciatore, nella loro espressione letterale appaiono molto gravi e come tali, devono essere adeguatamente sanzionate. Ciò nonostante, ogni espressione ha un suo elemento oggettivo di carattere meramente letterale ed un contenuto soggettivo, nell’ambito di un particolare contesto in cui viene pronunciata. Il contenuto meramente letterale infatti prescinde dal tono, dall’espressione, dai gesti e da quant’altro possa influenzarlo, per cui, un’espressione decontestualizzata assume un determinato significato, mentre ove venga contestualizzata ne può assumere altro di contenuto spesso diverso e talvolta addirittura opposto. Nella fattispecie, a prescindere dal contesto, non si può permettere che simili espressioni offensive possano essere rivolte all’arbitro, perché devesi tutelare il suo ruolo istituzionale, ma in pari tempo, devesi altresì evidenziare che le censurate espressioni non sono state recepite nei termini gravemente offensivi ed ingiuriosi di cui al loro contenuto letterale. Se ne ha riprova inequivoca dalla circostanza che l’arbitro non ne abbia fatto alcun cenno nel suo referto ed il tutto è avvenuto con contestuale manifestazione di amicizia, suggellata da una stretta di mano, elementi che inducono a conferire all’insieme un contenuto, se non addirittura, in ipotesi, privo, quantomeno attenuato di offensività. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Cesena di Cesena, riduce la sanzione inflitta al calciatore Antonioli Francesco ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

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