LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 282 DEL 4 maggio 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE B TIM Gara Soc
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 282 DEL 4 maggio 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE B TIM
Gara Soc. PIACENZA – Soc. VICENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.10 del 3
maggio 2010) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 18 ° del primo tempo dal calciatore
Edgar Cani (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Antonio Giosa (Soc. Vicenza);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, nel corso di un’azione
offensiva del Piacenza lungo la fascia laterale sinistra del campo, il calciatore Cani, diretto in
velocità dalla zona centrale verso l’area di rigore avversaria, veniva affiancato dal calciatore
Giosa. In tale frangente, con repentino movimento all’indietro del braccio destro portato
all’altezza della spalla, il calciatore piacentino colpiva con il gomito al capo l’avversario, che si
accasciava dolorante al suolo.
L’Arbitro, la cui attenzione era palesemente rivolta al calciatore in possesso del pallone, che
procedeva ad una decina di metri dai due protagonisti dell’episodio, non adottava alcun
provvedimento disciplinare ed il giuoco riprendeva poco dopo con una rimessa laterale.
Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal Cani, del tutto gratuito in quanto estraneo
all’azione, potenzialmente lesivo per l’energia impressa e per la delicata zona del corpo colpita,
sicuramente intenzionale, in quanto preceduto da un sintomatico sguardo al “bersaglio”, integri
quella “condotta violenta” che, se non vista dall’Arbitro, rende ammissibile ex art. 35 1.3) CGS
la prova televisiva.
Ne consegue la sanzionabilità ex art. 19, n. 4, lettera b) CGS del comportamento segnalato.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Edgar
Cani (Soc. Piacenza) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.