CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 marzo 2010 promosso da: Sig. Lucio Tosti e Basket Rende – Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Pres. Domenico La Medica Presidente Dott. Felice Maria Filocamo
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 marzo 2010 promosso da: Sig. Lucio Tosti e Basket Rende - Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Pres. Domenico La Medica Presidente
Dott. Felice Maria Filocamo Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
riunito in conferenza personale in data 26.3.2010 presso la sede dell’Arbitrato
in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0022 dell’11 gennaio 2010) promosso
dal:
Sig. Lucio Tosti, residente a Castrolibero (CS), via della Giustizia n. 10, e
dalla società Basket Rende, con sede in Rende (CS), via Alfieri c/o Colella,
cod. FIP 19624, p.i. 01946460787, in persona del dirigente responsabile e
legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Colella, entrambi
elettivamente domiciliati a Cosenza, via dei Mille 59/G, presso lo studio
dell’avv. Davide Garritano, dal quale sono rappresentati e difesi.
- parti istanti
Contro
Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, via Vitorchiano n.
113, in persona del presidente pro tempore , sig. Dino Meneghin, rappresentata
e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.
- parte intimata
IN FATTO
A) Con atto depositato l’11.01.2010 presso la segreteria del TNAS (Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport), il sig. Lucio Tosti e la società Basket
Rende hanno così riassunto i fatti di causa:
1) con provvedimento del 23.09.2009, la Commissione Giudicante
Nazionale ha inibito il sig. Lucio Tosti, presidente della società Basket Rende, a
svolgere attività federale e sociale per tre anni ed ha sanzionato la società
Basket Rende con la penalizzazione di un punto in classifica.
2) il suddetto provvedimento è stato inviato dagli uffici federali
all’indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito e a quello della
società il 23.09.2009 alle ore 3.45.26 p.m.
3) il destinatari della mail, società e procuratore, hanno avuto cognizione
della stessa e, quindi, del provvedimento solo il 24.09.2009, con l’apertura delle
rispettive caselle di posta elettronica.
4) il 25.09.2009, la società ha preannunciato agli organi federali competenti
il ricorso in appello avverso il provvedimento del 23.09.2009, cui ha fatto
seguito la trasmissione del ricorso e di motivi aggiunti.
5) con comunicato ufficiale n. 337 dell’11.11.2009, la Corte Federale ha
dichiarato il ricorso in appello inammissibile, deducendo la tardività del
“preannuncio” del ricorso, per essere lo stesso avvenuto oltre le ore 24 del
giorno successivo alla notifica del provvedimento impugnato.
6) così descritti i fatti, il sig. Lucio Tosti e la società Basket Rende hanno
formulato l’istanza per cui è arbitrato, chiedendo:
“che, in accoglimento della presente istanza e in riforma della decisione
della Corte Federale FIP c.u. n. 337 dell’11.11.2009, sia dichiarato
ammissibile il ricorso in appello proposto dalle parti istanti e che, in
accoglimento dello stesso, sia annullata e/o riformata la decisione
assunta dalla C.G.N. n. 60 – c.u. n. 206 del 23.09.2009, perché il fatto
contestato non costituisce illecito disciplinare, ovvero, in subordine, sia
qualificata la fattispecie ai sensi dell’art. 39 R.G., e sia rimossa la
squalifica alla società Basket Rende”.
B): Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, che, con
comparsa di costituzione depositata il 27.01.2010, ha, in primo luogo, sollevato
alcune eccezioni preliminari di natura procedurale; in secondo luogo, nel
merito, ha eccepito l’infondatezza delle tesi sostenute dall’istante.
In particolare, la Federazione Italiana Pallacanestro ha chiesto che l’istanza
proposta sia dichiarata inammissibile per due ordini di motivi.
In primo luogo perchè sarebbe stata proposta decorsi 30 giorni dalla
comunicazione del dispositivo della decisione resa dal Consiglio Federale e,
quindi, decorso il termine previsto dall’art. 10 del Codice dei Giudizi innanzi al
TNAS; in secondo luogo, perché il ricorso sarebbe tardivo ex art. 72 R.G. FIP.
Nel merito, poi, la Federazione Italiana Pallacanestro ha contestato gli
argomenti avversari, sottolineando al contrario l’assoluta correttezza delle
decisioni adottate dalla Commissione Giudicante Nazionale.
C) Si è quindi costituito il Collegio arbitrale, composto dal dott. Felice Maria
Filocamo e dal prof. avv. Massimo Zaccheo, nonchè dal pres. Domenico La
Medica, nominato quale terzo arbitro dal Presidente del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport.
In data 24.02.2010 si è tenuta l’udienza, nella quale il Collegio ha invitato le
parti alla discussione; all’esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
D) Successivamente, con comunicazione del 15.04.2010 (prot. n. 0834 del
16.04.2010), la società Basket Rende ha rinunciato alla procedura arbitrale
incardinata dinanzi al TNAS.
IN DIRITTO
1) Il Collegio valuta innanzitutto opportuno muovere dalle eccezioni
preliminari proposte dalla difesa della FIP.
A tal riguardo, come sopra esposto, la FIP ha sollevato due diverse eccezioni.
Nella prima, viene contestata l’inammissibilità della domanda per la pretesa
tardività dell’istanza di arbitrato, in quanto proposta decorsi 30 giorni dalla
comunicazione del dispositivo della decisione resa dalla Corte Federale e
oggetto della presente controversia.
Con la seconda eccezione, invece, la FIP sostiene la tesi della tardività del
ricorso proposto dagli istanti innanzi alla Corte Federale per essere stato
preannunciato decorse le ore 24 del giorno successivo a quello di
comunicazione del provvedimento impugnato.
Con specifico riguardo alla prima eccezione, il Collegio ritiene di non aderire
alla tesi della tardività dell’istanza di arbitrato per il decorso dei termini previsti
dall’art. 10 del Regolamento TNAS.
A tal riguardo, il Collegio osserva che, al fine di valutare la tempestività
dell’istanza di arbitrato, ex art. 10 del Regolamento TNAS, è necessario tener
conto non già della data di comunicazione del dispositivo del provvedimento
oggetto di ricorso, ma delle motivazioni che sostengono la decisione.
Ebbene, se il provvedimento con il quale la Corte Federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso in appello proposto dagli odierni istanti è stato
comunicato l’11.11.2009, le motivazioni dello stesso sono state comunicate
solo il 9.12.2009. È da tale data, pertanto, che decorre il termine per proporre
domanda di arbitrato; domanda che è stata, quindi, tempestivamente trasmessa
alla FIP in data 8.01.2010.
Per quanto concerne, invece, la seconda eccezione preliminare sollevata dalla
difesa della FIP, il Collegio non può che aderire alla tesi della tardività del
ricorso proposto dinanzi alla Corte Federale avverso la decisione della
Commissione Giudicante Nazionale comunicata il 23.09.2009.
L’art. 72 del Regolamento di Giustizia della FIP, infatti, stabilisce quanto
segue: “tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello
devono essere preannunciati mediante invio di telegramma o altro mezzo
equipollente all'Organo adito in materia disciplinare entro le ore 24 del giorno
successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si
intende impugnare”.
Ciò premesso, al fine di comprendere se il ricorso in appello del sig. Tosti e
della società Basket Rende sia stato proposto nel rispetto dei termini, è
necessario individuare quale sia il corretto significato da attribuire
all’espressione “avuta conoscenza del provvedimento che si intende
impugnare”.
Secondo la tesi sostenuta dal sig. Tosti e dalla società Basket Rende il momento
di effettiva conoscenza del provvedimento non può coincidere con quello della
trasmissione dello stesso. In altri termini, secondo gli istanti, la conoscenza del
provvedimento deve coincidere con la conoscenza effettiva del contenuto del
provvedimento.
Alla tesi degli istanti si contrappone quella sostenuta dalla FIP, secondo la
quale il provvedimento deve ritenersi “conosciuto” nel momento in cui lo stesso
è stato trasmesso al destinatario, a prescindere dalla effettiva conoscenza del
suo contenuto. Ciò, naturalmente, a meno che il destinatario non riesca a
dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione o di non averla potuta
ricevere per cause al medesimo non impuitabili.
Ciò premesso, il Collegio, come accennato, ritiene di aderire all’argomento
portato dalla FIP.
Come più volte affermato da questo Tribunale in altre decisioni, la brevità dei
termini di giustizia sportiva è posta a garanzia della certezza dei risultati delle
gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati. Se
questa è, dunque, la finalità perseguita dalla giustizia sportiva, è indubitabile
che un provvedimento si presume conosciuto nel momento in cui lo stesso
viene ricevuto dal destinatario e non già con la effettiva conoscenza del suo
contenuto. Se così non fosse, infatti, si giungerebbe alla conclusione di
rimettere di fatto al destinatario del provvedimento la decisione circa il
momento dal quale far decorrere il termine per l’impugnazione.
Al contrario il termine previsto dall’art. 72 del Regolamento di Giustizia della
FIP sopra citato è, invece, un termine perentorio. Ne discende che gli istanti
avrebbero dovuto preannunciare il ricorso avverso il provvedimento della
Commissione Giudicante Nazionale del 23.09.2009 entro le ore 24 del
24.09.2009.
Ciò non è avvenuto e gli istanti non sono neppure riusciti a provare di non aver
ricevuto la comunicazione o di non averla potuta ricevere per cause a loro non
imputabili; e ciò anche a norma dell’art. 1335 cod. civ.
Solo per completezza, e nonostante il fatto sia irrilevante ai fini della decisione,
il Collegio osserva peraltro che il sig. Tosti e la società Basket Rende, infatti, si
sono limitati a dedurre di aver potuto leggere l’email contenente il
provvedimento della Commissione solo la mattina del 24.09.2009, in quanto il
giorno precedente i soggetti autorizzati ad accedere alla casella di posta
elettronica stavano partecipando all’udienza di discussione innanzi alla stessa
Commissione Giudicante Nazionale.
Ferma restando l’irrilevanza della circostanza da ultimo citata e più volte
richiamata dagli istanti, anche volendo superare il principio sopra indicato, non
si comprende comunque il motivo per cui questi ultimi non abbiano provveduto
a preannunciare il ricorso entro le ore 24 del 24.09.2009, atteso che gli stessi
hanno ammesso di aver letto la mail in tale data. In altri termini, gli istanti non
hanno sostenuto di non aver ricevuto la comunicazione o di non averla potuta
ricevere per causa ai medesimi non imputabili, ma si sono limitati ad affermare
di aver potuto leggere la mail solo al momento del loro rientro in ufficio, ossia
il 24.09.2009; vale a dire in tempo utile per preannunciare il ricorso ai sensi del
suddetto art. 72 CGN FIP.
In conclusione, il Collegio ritiene di aderire alla linea interpretativa che ha
condotto la Corte Federale alla pronuncia di inammissibilità del ricorso
proposto dal sig. Tosti e dalla società Basket Rende; con la conseguente
dichiarazione di inammissibilità della domanda di arbitrato a conferma della
sanzione irrogata dalla Commissione Giudicante Nazionale.
2) L’inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun
interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte.
3) Quanto alle spese, il Collegio, in ossequio al principio della soccombenza,
condanna parte istante al pagamento della somma di € 500 in favore della
Federazione Italiana Pallacanestro.
4) Il Collegio ritiene di determinare nella misura di €2.000 i propri onorari,
ponendoli a carico delle parti istanti.
PQM
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1) prende atto della rinuncia della società Basket Rende alla procedura
arbitrale incardinata dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport,
dichiarandone l’estinzione e compensando tra le parti le spese del giudizio;
2) dichiara inammissibili le domande formulate dal sig. Lucio Tosti;
3) condanna il sig. Tosti al pagamento, a favore della Federazione Italiana
Pallacanestro, delle spese di lite, che vengono complessivamente liquidate in €
500 oltre accessori come per legge;
4) condanna il sig. Tosti, con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli
onorari per il Collegio arbitrale, determinati nella misura di €2.000
5) pone a carico del sig. Lucio Tosti il pagamento dei diritti amministrativi
per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
6) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
7) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri
riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 26.3.2010, e sottoscritto in numero
tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Domenico La Medica Presidente
F.to Felice Maria Filocamo Arbitro
F.to Massimo Zaccheo Arbitro
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