COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N.122 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 142 del 29.04.2010 (Omologazione del risultato della gara di Promozione Marina di Gioiosa – Comprensorio Lazzaro del
14.02.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- letti il reclamo e gli atti ufficiali
- sentiti la società reclamante nonché la società controinteressata
OSSERVA
-a) Il reclamo proposto dalla Società Comprensorio Lazzaro è inammissibile.
Esso, infatti, è stato sottoscritto, sia in calce sia nella delega per essere rappresentati davanti a questa Commissione, dal
Presidente della Società, sig. Antonino Nocera, il quale risulta essere inibito fino al 10.6.2010 (cfr. C.U. Comitato
Regionale Calabria n.122 del 18.3.2010).
L'art. 19, comma 1, lett.h) C.G.S., nel definire le sanzioni ai dirigenti, prevede “l'inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla FIGC”, e il successivo comma 2, lett.a) dispone che la sanzione dell'inibizione comporta il divieto di
rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo.
Di talchè al dirigente inibito è precluso proporre per conto e nell'interesse della Società reclami, ricorsi o rilasciare
deleghe a terzi per la rappresentanza della società medesima.
-b) Né è fondato il rilievo della difesa della società, la quale nel corso della seduta del 10.5.2010, ha sostenuto che
trattasi di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 33, comma 9, C.G.S., producendo atto di ratifica sottoscritto del ricorso e della
delega dal dirigente munito dei poteri di firma.
L'art. 33, comma, 9, citato, infatti, dispone che possano essere sanate fino al momento del trattenimento in decisione,
solo le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami, dei ricorsi e della delega.
Trattasi di vizi del tutto estranei alla formazione e alla paternità dell'atto e ai poteri di rappresentanza della società, come
accade, ad esempio, in caso di omissione della sottoscrizione del ricorso o della delega da parte del soggetto comunque
titolato.
Nella specie, al contrario, la sottoscrizione da parte del dirigente inibito attiene al profilo sostanziale della titolarità dei
poteri spesi e alle attribuzioni e alle responsabilità riconosciute dall'ordinamento sportivo.
Per cui, la carenza di rappresentanza della società di appartenenza al momento della proposizione del ricorso non è in
alcun modo sanabile.
-c) Inammissibili sono pure le controdeduzioni presentate dalla società Marina di Gioiosa, perché non trasmesse alla
controparte, ai sensi dell'art. 33, comma 7, C.G.S..
P.Q.M.
La Commissione, dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.