COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 152 RECLAMO PR
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
152 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BEVILACQUESE
avverso squalifica al 31.12.2010 calc. CAVALIERI EMANUELE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2010
gara BEVILACQUESE – BENTIVOGLIO del 21.4.2010
L’A.S.D. BEVILACQUESE, della quale è stato sentito Il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “per quanto ci sia stato un comportamento poco corretto e deplorevole da parte del calc.CAVALIERI, siamo a ritenere che la squalifica a lui inflitta sia molto eccessiva”, anche in relazione a sanzioni molto minori per comportamenti importanti. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che il calc. CAVALIERI, espulso per frase blasfema, al termine della gara rivolgeva espressioni gravemente minacciose all’arbitro e cercava di impedirgli di chiudere il baule della macchina. Allontanato dall’intervento del proprio genitore e trattenuto a forza, reiterava le minacce e si poneva in mezzo alla strada, mentre l’arbitro cercava di allontanarsi dall’impianto;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. CAVALIERI, debba, comunque essre punito con una sanzione più contenuta, in quanto maggiormente correlata all’accaduto,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.9.2010 la squalifica del calc. CAVALIERI EMANUELE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.