COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Polisportiva Spar Calcio (Ct)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Polisportiva Spar Calcio (Ct) – avverso squalifica calciatore Di Benedetto Santo Fabrizio per nove gare. Gara Promozione Play off: Taormina – Spar Calcio 02 Maggio 2010 Comunicato ufficiale  458 LND del 06 Maggio 2010

Procedimento  310/A

La società Spar Calcio propone ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. Nel fare una soggettiva descrizione degli eventi che hanno causato la squalifica al proprio calciatore, ritenendo eccessivo il provvedimento impugnato, ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, che per consolidata giurisprudenza, godono di fede privilegiata, osserva:

il comportamento tenuto dal calciatore Di Benedetto Santo Fabrizio è certamente deprecabile e censurabile e viene descritto dal Direttore di gara in modo chiaro ed inequivocabile. Atteso che la suddetta condotta si è conclusa senza alcuna conseguenza fisica nei confronti dell’Arbitro, questo Organo giudicante ritiene di riformare il provvedimento di cui in epigrafe come riportato in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare in sei gare la squalifica al calciatore Di Benedetto Santo Fabrizio, senza addebito di tassa reclamo alla società Spar Calcio.

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