COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale UPD Santa Croce (Rg) – avver

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

UPD Santa Croce (Rg) – avverso squalifica calciatore Buoncompagni  Samuele per due gare. Gara Promozione Play off: Santa Croce – Atletico Catania del 02 Maggio 2010 Comunicato Ufficiale 458 LND del 06 Maggio 2010

Procedimento  311/A

Avverso la squalifica in epigrafe indicata ha presentato appello l’ UPD Santa Croce. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, rileva che il reclamo verte sulla riduzione di una  squalifica  per  due gare  che ai sensi del  Codice  di  Giustizia  Sportiva  (articolo 45 comma 3/a), non è appellabile. Tale irregolarità rende il reclamo inammissibile e ne preclude l’esame di merito.

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra proposto, e per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla società UPD Santa Croce

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