COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Soukiani Said (calciatore)
Procedimento 283/A
Considerato che la Procura Federale con nota 6124/936 pf 09-10 AA/ac del 24 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) e 10 comma 2) C.G.S. in relazione all’articolo 40 comma 11 bis NOIF.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza non è presente il calciatore deferito.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile dell’addebito ascrittogli il calciatore Soukiani Said, infliggendogli la squalifica per mesi 6 (sei).
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che il calciatore debitamente deferito deve rispondere di illegittima richiesta di tesseramento (numero 245294) del 05 Novembre 2009, attraverso una mendace dichiarazione contestata e respinta.
DELIBERA
Di ritenere responsabile del capo di imputazione ascritoi, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato all’ interessato, in epigrafe indicato, infliggendo:
al calciatore Sig. Soukiani Said (nato il 01 Novembre 1976 a El – Jadida – Marocco) la squalifica, a tutti gli effetti, per mesi 6 (sei).
La presente delibera va notificata alla parte interessata ed alla Procura Federale.