COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 12/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTRUM BYANELLI (CALCIO A 5 SERIE C/2) AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIZZINO LUIS FINO AL 30.11.2010, COME RIPORTATA SUL CU N. 100 DEL 5.5.2010.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società CASTRUM BYANELLI avverso la squalifica, fino al 5.5.2010, inflitta dal G.S. al calciatore VIZZINO LUIS, così come pubblicata sul CU n. 100 del 5.5.2010;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Preso atto che la società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata;
Rilevato, altresi, che le motivazioni addotte dalla reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, al contrario, che il calciatore Vizzino Luis poneva in essere nei confronti del D.G. oltre che una condotta ingiuriosa ed irriguardosa anche una condotta violenta, punibile ai sensi dell’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S.
P.Q.M.
· rigetta il proposto ricorso, confermando la squalifica inflitta dal G.S.;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.