COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 13 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 147.

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 104 del 13 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE / CICCIANO DEL 24.04.2010 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Pimonte in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque – Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti – e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C., del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Primo Giudice, debbano pervenire, a mezzo fax o altro mezzo idoneo, o anche essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale che la reclamante intenda impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 3.05.2010 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 7.05.2009, ovvero ben oltre i termini temporali prescritti. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pimonte.

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