LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 162 del 24/05/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Sami ELAMRAOUI/A.C.PALAZZOLO A.S.D. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2010 il sig.Sami ELA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 162 del 24/05/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Sami ELAMRAOUI/A.C.PALAZZOLO A.S.D. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2010 il sig.Sami ELAMRAOUI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.PALAZZOLO A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.550,00 quale saldo del corrispettivo dovuto al 15/02/2010. La Società in data 12/03/2010 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva però che le stesse oltre ad essere state trasmesse fuori tempo utile (15 giorni dal ricevimento del reclamo) sono prive della ricevuta della Racc.A.R. in originale con la quale le stesse sono state inviate al calciatore, giusto quanto previsto dall’Art.21 Bis commi 4-5 del Regolamento L.N.D. Di conseguenza le stesse non vengono prese in considerazione per la decisione del reclamo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.PALAZZOLO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Sami ELAMRAOUI, della somma di €.2.550,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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