COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 17/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. FUNPROJECT AVVERSO LA DECISIONE RELATIVA ALLA GARA FUNPROJECT / LIONS CALCIO A CINQUE DISPUTATA L’08.5.10 PER IL

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 17/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. FUNPROJECT AVVERSO LA DECISIONE RELATIVA ALLA GARA FUNPROJECT / LIONS CALCIO A CINQUE DISPUTATA L’08.5.10 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2” – PLAY OUT GARA DI ANDATA- , CON LA QUALE IL G.S. HA INFLITTO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELL’APPELLANTE (C.U. n° 64, DELL’11.5.10 – C.R.A.). Con reclamo ritualmente proposto, la società A.p.d. Funproject ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per violazione della normativa relativa ai calciatori giovani, di cui al C.U. n° 1 dell’1.7.2009, in quanto la reclamante, pur avendo inserito in distinta tre calciatori fuori quota, di cui due nati nel 1990 ed uno nato nel 1989, al termine della gara risultava essere rimasta con solo due fuori quota nati nel 1990, così come constatato dall’arbitro che, avendo accertato l’allontanamento dall’impianto sportivo del calciatore Emanuele Brai, gli comminava la sanzione dell’ammonizione, con provvedimento comunicato al suo capitano.Ha dedotto la società Funproject preliminarmente la tardività del reclamo al giudice sportivo e, nel merito, il pieno rispetto della richiamata normativa, posto che, da un lato il reclamo sarebbe stato presentato oltre le 24 ore dalla gara e, dall’altro, che i calciatori fuori quota devono essere inseriti in distinta e presenti all’inizio della partita, mentre la loro presenza non sarebbe richiesta fino al termine dell’incontro. Ha invocato, infine, l’applicazione dell’art. 17, comma IV, C.G.S., poiché l’assenza in panchina di un calciatore non aveva potuto, in ogni caso, influenzare il regolare svolgimento della gara.La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto per i seguenti motivi: 1) i reclami al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara (abbreviazione dei termini procedurali) ; nel caso di specie il reclamo è pervenuto a mezzo fax alle ore 13,09 del 10.5.2010 ed è, pertanto, da considerarsi tempestivo tenuto conto che il giorno 9/5/2010 era festivo e quindi non computabile ai fini del decorso del termine; 2) la normativa relativa ai calciatori giovani, che prevede l’obbligo di inserimento di almeno tre calciatori (nati dal 1° gennaio 1988 in poi; dal 1° gennaio 1989 in poi e dal 1° gennaio 1990) nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati è da intendersi, a giudizio di questa Commissione, nel senso che i calciatori devono rimanere a disposizione ed essere fisicamente presenti sul terreno di gioco per tutta la durata della gara posto che, diversamente argomentando, verrebbe stravolta la ratio della norma, con la conseguenza che potrebbe assolversi al suddetto obbligo soltanto inserendo tre calciatori giovani in distinta, fargli fare il riconoscimento, farli entrare in campo e poi rimandarli a casa senza nemmeno prendere parte all’incontro. Ciò violerebbe l’intento della norma, volta proprio a favorire l’effettiva partecipazione di calciatori giovani agli incontri di campionato e non la semplice menzione delle loro generalità, con la conseguenza che il reclamo sul punto non può trovare accoglimento; 3) parimenti priva di pregio giuridico è la considerazione che dall’assenza di un calciatore dalla panchina per circa quindici minuti non potrebbe derivare la perdita della gara essendo ininfluente sul risultato, posto che, ai sensi del richiamato C.U. n° 1 dell’1.7.2009, l’inosservanza delle disposizioni relative ai giovani calciatori è punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello con addebito della relativa tassa alla società reclamante, disponendo trasmettersi la decisione alle società interessate.
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