COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 12. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 12. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO DI SARNO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.), ART. 1, COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO ERARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. CRESCENZO TEODORICI (ALL’EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ANTONIO MUSTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA LITERNO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MICHELE DI RONZA (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C.): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI UCCIERO (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA LITERNO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO VARRIALE (ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA LITERNO): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. CALCIO EUROPA S.C. ED A.S.D. VILLA LITERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2010, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, in data 25 novembre 2009, protocollo 2940/1098, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso,OSSERVA: alla riunione dell’8 marzo 2010 sono risultati presenti i soli deferiti sigg. Antonio Musto, Giovanni Ucciero, Massimiliano Varriale ed il rappresentante della società Villa Literno, di cui all’epigrafe. La C.D.T., preliminarmente, prende atto che i sigg. Vincenzo Di Sarno, Pietro Erario, Crescenzo Teodorici e Michele Di Ronza, nonché la società Calcio Europa S.C. non hanno ricevuto l’atto di contestazione, in quanto la relativa spedizione è risultata in fase di lavorazione presso i rispettivi uffici postali di competenza. Di conseguenza, la procedura è stata rinviata alla riunione del 10 maggio 2010. Alla riunione del 10 maggio 2010 sono risultati presenti i deferiti, sig. Antonio Musto, in proprio e nella qualità di presidente della società Villa Literno, ed il sig. Massimiliano Varriale, allenatore della società Villa Literno. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Vincenzo Di Sarno, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; per i sigg. Pietro Erario, Crescenzo Teodorici, Michele Di Ronza, Antonio Musto e Giovanni Ucciero, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; per il sig. Massimiliano Varriale, la sanzione della squalifica per mesi due; alle società Calcio Europa e Villa Literno, la sanzione dell’ammenda di euro 2000,00 ciascuna. La C.D.T., ritenuta la gravità dei fatti in contestazione ed il rilevante allarme che si desume dagli atti acquisiti dalla Procura Federale, rileva che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, i deferiti debbano essere sanzionati. Appaiono da condividere, invero, le argomentazioni della Procura Federale. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta ab origine con assoluto riscontro probatorio, che conduce oltre ogni ragionevole dubbio alla declaratoria di colpevolezza dei deferiti. La vicenda ruota intorno agli incontri, che si sono tenuti tra i dirigenti delle opposte squadre, ASD Calcio Europa e ASD Villa Literno, in occasione della gara tra le due società, nel corso del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria, disputata a Parete il 2.05.2009: incontri interpersonali, dai quali emerge senza dubbio una condotta disciplinarmente rilevante e, come tale, sanzionabile. Il comportamento della Società ASD Calcio Europa S.C. appare senza dubbio più grave, giacché da un lato ha denunciato con ritardo il tentativo di illecito sportivo; dall’altro, con condotta ancor più censurabile, ha disertato ogni convocazione innanzi agli organi di giustizia sportiva, di fatto impedendo di delineare con precisione la dinamica degli incontri, tesi alla commissione dell’illecito. Le dichiarazioni, poi, degli incolpati presenti hanno in maniera chiara evidenziato che gli incontri (anomali, in quanto non giustificati da alcuna ragione) si sono effettivamente tenuti prima dell’effettuazione della gara; e la condotta dei soggetti che vi hanno partecipato è stata sicuramente improntata alla violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva, autentici architravi dell’intero impianto sanzionatorio della giustizia sportiva. Dalla lettura delle deposizioni dei soggetti coinvolti nell’episodio è emerso, con chiarezza, che le dichiarazioni rese dagli stessi non sono contraddittorie, in quanto concordanti, né gli incolpati hanno cercato di nascondere la loro presenza sui luoghi, sia pure attribuendola ad un diverso contesto fattuale. La collocazione, poi, dei diversi soggetti nell’ambito della vicenda, di fatto avallata dalle dichiarazioni degli incolpati escussi, è prova decisiva della fondatezza dell’impianto accusatorio, sia pure mitigato dalla correttezza complessiva degli antagonisti sul campo di gioco, ma anche aggravato, dall’altro lato, in ragione della discutibile scelta di non avvertire, nell’immediatezza dei fatti, l’autorità sportiva, rendendo in buona sostanza vano ogni tentativo di ricostruzione chiara dell’intera vicenda. Non può non rilevarsi, come già sottolineato, che, come comportamento incoerente, rispetto alla propria denuncia, proprio i denunzianti non si sono presentati, in risposta alle convocazioni della giustizia sportiva. In particolare, uno degli incolpati, il Varriale, dapprima ha tentato di negare la sua presenza sui luoghi di causa, ma poi, messo di fronte alla circostanza che aveva partecipato per lo meno ad uno degli incontri, ha rettificato le dichiarazioni rese in udienza nel senso di confermare, sia pure solo nella fase dello scambio di “convenevoli”, la propria presenza al momento dell’incontro tra i dirigenti delle opposte squadre. Pertanto, sulla base di quanto chiaramente emerso dal procedimento disciplinare in argomento, il collegio ritiene – considerata quale attenuante, si ribadisce, la correttezza sostanziale del comportamento dei deferiti, in occasione dell’evento sportivo – di sanzionare con mesi sei di inibizione i Sigg. Erario Pietro, Teodorici Crescenzo e Di Ronza Michele, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1; 7, comma 7; 1, comma 3, C.G.S.; con mesi quattro di inibizione ai sigg. Musto Antonio ed Ucciero Giovanni, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7; comma 7, C.G.S.; con mesi quattro di inibizione il sig. Di Sarno Vincenzo, per la violazione di cui all’art. 1, comma 3, C.G.S.; con mesi due di squalifica l’allenatore, sig. Varriale Massimiliano, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7, comma 7. Naturale corollario delle sanzioni a carico degli incolpati è la pena per le società di rispettiva appartenenza. Anche in tal caso, tuttavia, ritiene il collegio che vada sanzionato oltremodo il comportamento della ASD Calcio Europa, che dapprima fornisce l’incipit per l’avvio dell’inchiesta e di poi assume un atteggiamento ostruzionistico alla ricerca della verità dei fatti. Per tale motivo, ritiene il collegio di porre a carco della ASD Calcio Europa l’ammenda di euro 1.500,00; mentre dispone per la ASD Villa Literno il pagamento dell’ammenda di euro 1.000,00. P.Q.M. DELIBERA In esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Erario Pietro, Teodorici Crescenzo e Di Ronza Michele, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico dei sigg. Musto Antonio ed Ucciero Giovanni, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Di Sarno Vincenzo, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Variale Massimiliano, la sanzione della squalifica per mesi due; a carico della società Calcio Europa, la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00; a carico della società Villa Literno, la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00.
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