COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 154 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. VALLI DENIS, tess. A.S

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 154 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. VALLI DENIS, tess. A.S.D. U.S. Campagnola, sig. RIGHI MINO, Pres. A.S.D. U.S. Campagnola, A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA e A.S.D. VIRTUS CIBENO – camp. I^ cat. Con nota 30.3.2010 n. 6299/531, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. VALLI DENIS, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. U.S. Campagnola, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Virtus Cibeno; - il sig. RIGHI MINO, Presidente della società A.S.D. U.S. Campagnola, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Valli Denis, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. VIRTUS CIBENO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierno dibattimento.. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE , informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella ammenda di € 270 (anziché € 400) per l’A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. VALLI DENIS con la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. RIGHI MINO con la inibizione per mesi 1 e con l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. VIRTUS CIBENO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per l’U.S. CAMPAGNOLA, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., - preso atto che il calc. VALLI DENIS risulta regolarmente tesserato, dal 4.9.2009, per l’A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA l’ammeda di € 270, al sig. RIGHI MINO la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. VIRTUS CIBENO l’ammenda di € 100 ed al calc. VALLI DENIS una giornata di squalifica.
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