COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 156 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CAMPORESI DAVIDE, tess. U.S.D.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 156 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CAMPORESI DAVIDE, tess. U.S.D. San Zaccaria, sig. SUPRANI LORIS, Pres. U.S.D. San Zaccaria, U.S.D. SAN ZACCARIA – camp. II^ cat. e A.C. GODO – camp. III^ cat. Con nota 12.4.2010 n. 6585/536, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CAMPORESI DAVIDE, tess. U.S.D. San Zaccaria delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S.D. San Zaccaria, mentre era ancora tesserato per la società A.C. Godo; - il sig. SUPRANI LORIS, Presidente della società U.S.D. San Zaccaria, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Camporesi Davide, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A,C, GODO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società U.S.D. SAN ZACCARIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CAMPORESI DAVIDE, la inibizione per mesi 1 del sig. SUPRANI LORIS, l’ammenda di € 400 per l’U.S.D. SAN ZACCARIA e l’ammenda di € 150 per l’A.C. GODO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CAMPORESI e dal sig. SUPRANI LORIS, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C. GODO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ U.S.D. SAN ZACCARIA; 1324 - preso atto che il calc. CAMPORESI risulta regolarmente tesserato, dal 17.9.2009, per l’U.S.D. SAN ZACCARIA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CAMPORESI DAVIDE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. SUPRANI LORIS, Presidente dell’U.S.D. San Zaccaria, la inibizione per mesi 1, all’A.C. GODO l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. SAN ZACCARIA l’ammenda di € 300. Manda Alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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