COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 157 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FORMIGINE avverso squalifica per 3 giornate ca

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 157 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FORMIGINE avverso squalifica per 3 giornate calc. PELATTI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 12.5.2010 gara PALLAVICINO – FORMIGINE del 9.5.2010 L’A.C. FORMIGINE, della quale è stato sentito un rappresentante, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “l’azione sanzionata non era rivolta al portiere e non a caso lo stesso non è stato colpito, perchè in realtà il giocatore del Formigine ha sputato in terra ed era ad una distanza di circa sette metri dall’avversario. Pertanto il gesto compiuto dal PELATTI non può essere definito quale fatto di condotta violenta, restando del tutto privo dell’intenzionalità di colpire il portiere avversario. Non va inoltre taciuto che, l’azione sanzionata, fu compiuta esclusivamente quale reazione da parte del calciatore alle ripetute offese proferite dal portiere del Pallavicino nei concitati secondi che seguirono l’espulsione del suo compagno di squadra Arata Simone”. Chiede l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’assistente che ebbe a segnalare l’infrazione all’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che in una azione di gioco il calc. PELATTI calciava a rete, il pallone colpiva il palo ed usciva dal campo. Dopo che il portiere aveva effettuato la rimessa in gioco del pallone e l’arbitro seguiva l’azione, il calc. PELATTI, da una distanza di non più di due metri, sputava in direzione del portiere avversario, con il quale aveva, prima, avuto un diverbio, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. PELATTI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it