COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. DE FILIPPIS FABIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 R

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. DE FILIPPIS FABIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ TERRACINA 1925 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE Con atto del 18.3.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società TERRACINA 1925 ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009 e del presidente Sig. DE FILIPIPS FABIO la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. per mancata partecipazione al Campionato Juniores Regionale o Provinciale. Il presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data, nessuno è comparso. Il Presidente della Società inviava, nei termini, deduzioni a difesa con le quali ribadisce la sostanziale impossibilità ad organizzare una squadra di settore giovanile soprattutto a causa della indisponibilità di un campo di gioco. Era presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 30 per il Presidente e l’ammenda di € 5.000,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in quanto la documentazione prodotta può essere considerata solo ai fini di una attenuazione della sanzione non avendo natura esimente rispetto all’obbligo sopraindicato. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto DELIBERA Di comminare alla Società TERRACINA 1925 l’ammenda di € 5.000,00. Di inibire il Presidente della Società, DE FILIPPIS FABIO per giorni. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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