COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. COCCIMIGLIO MARCELLO E TOCCHI PAOLO, TESSERATI DELL’ASD. SPORTING REAL POMEZI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. COCCIMIGLIO MARCELLO E TOCCHI PAOLO, TESSERATI DELL’ASD. SPORTING REAL POMEZIA DA, E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING REAL POMEZIA DA Con atto del 24 febbraio 2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale i Sgg. Coccimiglio Marcello e Tocchi Paolo per violazione dell’articolo 1 comma 2 CGS e la società Sporting Real Pomezia DA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS. A sostegno del deferimento la Procura Federale rilevava che il sostituto procuratore federale Avv. Stefano Laporta ed il collaboratore DR. Giovanni Grauso erano stati incaricati di svolgere attività di indagine in relazione ad una gara del campionato di eccellenza regionale laziale Fidene – Sporting Real Pomezia DA del 20-12-2009 e che, nell’ambito dell’incarico conferito, avevano sentito alcuni tesserati di quest’ultima società Se non che sul Corriere dello Sport e sul Corriere Laziale erano stati riportati alcuni commenti sull’indagine da parte dei tesserati Coccimiglio e Tocchi e, sempre nei citati articoli, veniva riportata testualmente una frase che il direttore di gara avrebbe indirizzato ad un calciatore del Fidene e che viene riferita nell’esposto inoltrato dalla società Sporting Real Pomezia DA. Rilevava altresì la Procura che la “fuga di notizie” non poteva che essere attribuita ai tesserati dalla società Sporting Real Pomezia e profili specifici di responsabilità nei confronti dei tesserati Coccimiglio e Tocchi per le dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del CGS, La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone avviso ai deferiti ed assegno termine per il deposito di scritti difensivi. Alla riunione si presentavano i tesserati Tocchi e Coccimiglio ed il presidente della società deferita. Il dirigente Coccimiglio si difendeva affermando di aver solo riferito dei fatti, peraltro noti, senza alcun commento proprio, mentre il calciatore Tocchi riferiva di essere stato indotto ad usare dei toni sopra le righe dall’atteggiamento del giornalista. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per la irrogazione al Coccimiglio di mesi due di inibizione ed e 250,00 di ammenda, al Tocchi un mese di squalifica ed € 250 di ammenda ed alla società Sporting Real Pomezia l’ammenda di € 500,00. Ritiene la Commissione che l’esame delle dichiarazioni rese alla stampa dai due deferiti, dichiarazioni minimamente smentite dagli interessati, non possano che portare all’affermazione di responsabilità di entrambi che hanno riferito ad organi di stampa circostanze inerenti ad una indagine federale in corso, mettendone in pericolo il successivo sviluppo, stante anche l’obiettiva delicatezza del caso che avrebbe imposto indagini coperte dal più assoluto riserbo. Risulta quindi provato l’addebito e di conseguenza le sanzioni richieste, ad esclusione della pena pecuniaria non applicabile al settore non professionistico nei confronti di tesserati, appaiono congrue, mentre può essere lievemente ridimensionata quella a carico della società, stante i precedenti in materia adottati dalla Commissione giudicante. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili della violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare a carico del dirigente COCCIMIGLIO Marcello l’inibizione per mesi due e per il calciatore TOCCHI Paolo la squalifica per mesi uno ed a carico della società, oggettivamente responsabile per la violazione ascritta ai propri tesserati, l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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