COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA ASD SAXA RUBRA E DEL SUO PRESIDENTE PELLICCIONE KATIA Con atto del 15. 03. 20

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA ASD SAXA RUBRA E DEL SUO PRESIDENTE PELLICCIONE KATIA Con atto del 15. 03. 2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale la sig.ra Pelliccione Katia Presidente dell’ ASD SAXA RUBRA per violazione dell’ articolo 1 comma 1 del CGS con riferimento all’ articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e la società Real Saxa Rubra , a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’ articolo 4 comma 1 del CGS in relazione all’ addebito contestato al suo presidente. A sostegno del deferimento l’ Organo requirente espone che il Presidente del Comitato Regionale Lazio aveva denunciato alla Procura Federale il fatto che la soc. Real Saxa Rubra alla data del 10. 06 2009 non aveva ancora provveduto a corrispondere all’ allenatore sig. ALDO VERGINE la somma di EURO 4.300,00, a seguito dell’ accoglimento del ricorso da questi proposto e della deliberazione pubblicata sul C. U. n. 5 del 18. 04. 2009. Rilevava la Procura che l’ articolo 94 ter delle NOIF al comma 13 prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo del competente Collegio Arbitrale, a favore di allenatori delle società della LND deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione, termine abbondantemente decorso alla data della segnalazione presidenziale. La Commissione Disciplinare fissava la data della riunione per la discussione del ricorso, comunicandola tempestivamente alle parti, assegnando altresì termine per l’ invio di scritti difensivi ai deferiti. Alla riunione fissata non erano presenti i deferiti, né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa. La Procura richiedeva l’ affermazione di responsabilità dei deferiti e l’ irrogazione dell’ inibizione per mesi sei a carico del presidente Pelliccione e l’ ammenda di Euro 300,00 ed un punto di penalizzazione a carico della società. Ritiene la Commissione che gli addebiti siano pienamente fondati e provati e supportati dal dato documentale e che si possa addivenire ad una sanzione meno afflittiva in termine di durata nei confronti del Presidente, mentre possono essere accolte le altre richieste avanzate dalla Procura. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’ effetto di irrogare alla sig.ra PELLICCIONE KATIA l’ inibizione per mesi tre ed alla Società REAL SAXA RUBRA l’ ammenda di EURO 300,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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