COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31. 03. 2012. A CARICO DEL CALCIATORE MASCHIETT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31. 03. 2012. A CARICO DEL CALCIATORE MASCHIETTI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 123 DEL 13. 04. 2010
(GARA VILLA ADRIANA/ LA STORTA DELL’ 11. 04. 2010 CAMPIONATO DI PROMOZIONE )
La Commissione di Disciplina Territoriale
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società LA STORTA contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore della propria squadra MASCHIETTI MANUEL. Ritenendola ingiusta e gravemente iniqua, rispetto ai fatti realmente accaduti.
Preliminarmente la ricorrente, ascoltata anche in sede di audizione, ha posto all’ attenzione di questa Commissione il nervosismo che si era creato in campo, a seguito del tredicesimo calcio di rigore assegnato contro la propria squadra, ma che comunque nega recisamente che il MASCHIETTI abbia potuto sputare all’ arbitro, al quale si rivolgeva solo in modo alterato per chiedere spiegazioni sulla concessione del calcio di rigore. Ci tiene a sottolineare la ricorrente, che se anche fosse vero quanto sostiene l’ arbitro, la sanzione è del tutto abnorme, in quanto non si è trattato di un gesto di violenza tale da prevedere una sanzione di tale portata. Chiede in conclusione la reclamante una congrua riduzione del provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore MASCHIETTI MANUEL.
Questa Commissione di Disciplina Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, ha accertato che il calciatore in titolo ha deliberatamente attinto con uno sputo al collo l’ arbitro, mantenendo nell’ occasione un comportamento minaccioso nei suoi confronti. E’ fuor di dubbio quindi che il gesto non possa che essere considerato deprecabile e da censurare severamente, in quanto lo sputo che attinge l’ arbitro al corpo è da ritenersi, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, atto altamente dispregiativo e che la magistratura sportiva ha sempre indicato di sanzionarli con squalifiche di lunga durata, distinguendo però i casi in cui l’ arbitro viene raggiunto al viso o sul corpo. Ed è nell’ ottica di tale distinzione, che questa Commissione può prendere in considerazione la richiesta della ricorrente, rapportando il provvedimento secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere.
Detto tutto ciò
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento, riducendo per l’ effetto, la squalifica del calciatore MASCHIETTI MANUEL fino al 31. 07. 2011.
La tassa reclamo si restituisce
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