COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DEL 22.4.2010 (Gara: S. AMBROGIO – REAL S. ANDREA del 28.3.2010 – Campionato II Categoria) La Società REAL S. ANDREA proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale eccependo la regolarità di svolgimento della gara in titolo in quanto, a suo dire, l’arbitro, dopo essere stato colpito con un pugno da un calciatore della Società S. AMBROGIO CALCIO, avrebbe continuato l’incontro pro – forma non essendo più nelle condizioni atte ad una normale direzione della gara stessa. La ricorrente concludeva chiedendo che la controparte venisse sanzionata con la perdita della gara. Il Giudice Sportivo, ancorché in presenza di un’esplicita affermazione dell’arbitro circa la regolare conclusione dell’incontro, confutava tale asserzione, ritenendo che l’atto di violenza subito dal Direttore di Gara, ne avrebbe alterato le condizioni psico-fisiche minando la serenità di cui avrebbe dovuto disporre per una regolare direzione dell’incontro. Per tale motivo, in accoglimento del reclamo della Società REAL S. ANDREA, il Giudice stesso infliggeva alla Società S. AMBROGIO CALCIO la punizione della perdita della gara, quale oggettivamente responsabile dell’episodio che aveva causato l’irregolare protrarsi dell’incontro. Alla stessa Società, al pari di quella avversaria, veniva comminata l’ammenda di € 200 per disordini tra le due tifoserie. La Società S. AMBROGIO CALCIO si è rivolta a questo Organo di Giustizia Sportiva contestando la decisione del primo Giudice e, ponendo in evidenza il contenuto del referto arbitrale circa la regolarità della gara, ne chiede il ripristino del risultato acquisito sul campo, richiedendo anche l’annullamento dell’ammenda. Questa Commissione Disciplinare Territoriale ha attentamente valutato il caso prospettato, ed è rimasta sorpresa che l’arbitro, pur nella sua facoltà, dopo aver subito un violento pugno al mento, abbia deciso di voler proseguire la gara regolarmente. Così operando, l’arbitro secondo il parere di questa Commissione, ha messo in discussione la autorevolezza, il prestigio e l’importanza che da sempre la figura dell’arbitro assume per il ruolo decisivo che riveste nelle competizioni sportive. Ed è per tutte queste considerazioni che questo Organo Giudicante, avvalendosi anche del disposto della ben nota norma regolamentare di cui all’art. 17 comma 4 lett. a) del C.G.S., che consente agli Organo di Disciplina Sportiva, stabilire se ed in quale misura abbiano influito alcuni episodi sulla regolarità di svolgimento di una gara, il tutto indipendentemente dalla decisione dell’arbitro di far continuare l’incontro, come se nulla fosse accaduto, ritiene che l’episodio in questione abbia influito decisamente sulla prosecuzione della gara. Ovviamente, del gravissimo comportamento mantenuto dal calciatore della Società S. AMBROGIO nei confronti dell’arbitro ne è responsabile oggettivamente la Società, come correttamente decisa dal Giudice Sportivo di prime cure, alla quale è stata applicata la sanzione sportiva della perdita della gara. Detto tutto ciò, questa Commissione ritiene non attendibili le lagnanze avanzate dalla ricorrente e, conseguentemente DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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