COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO R

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DEL 22.4.2010 (Gara: AFFILE – PIBE DE ORO dell’11.4.2010 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: questa Commissione Disciplinare ha valutato attentamente quanto segnalato dalla Società PIBE DE ORO con il presente reclamo, rilevando però che la Società AFFILE, resasi conto dell’irregolarità nella quale si sarebbe venuta a trovare con una sostituzione non regolamentare, segnalata dall’arbitro, il quale in applicazione della regola 3 del Regolamento del Giuoco del calcio, non consentiva l’annullamento della sostituzione, per il solo fatto che il calciatore entrava sul terreno di giuoco mentre il gioco non era ancora stato ripreso. Questo Organo Giudicante accertava quindi che la Società AFFILE per i restanti 2 minuti giocava con dieci uomini, pur avendo a disposizione altro calciatore in fascia d’età (1986), non potuto utilizzare per il resto dell’incontro, come del resto risulta chiaramente dal referto arbitrale. In tali occasioni, la magistratura sportiva ha sempre sostenuto che la situazione verificatasi, come quella in esame, per una sostituzione non avvenuta, non può invalidare il risultato di una gara, per il solo fatto che si sia verificata. Occorre sempre controllare in concreto se abbia o meno influenza sull’esito della gara. Non appare a questa Commissione che con il risultato di 4 – 1 in favore della Società AFFILE, ci siano elementi tali da poter giudicare non valida la gara in oggetto, considerando anche che nei restanti 2 minuti la Società AFFILE pur non schierando il terzo giocatore in fascia d’età (1986), ha disputato tale parte di gara in inferiorità numerica. Detto tutto ciò, ritiene di non considerare assumibili le lagnanze avanzate dalla Società PIBE DE ORO con il ricorso di cui trattasi. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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