COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2010 A CARICO DEI C

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2010 A CARICO DEI CALCIATORI CRUCITTI LUIS FERNANDO, E MANZONI GIORGIO, FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE COLUZZI VALERIO, FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE AZAD JABEDUL, NONCHE' L'AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. G. CASTELLO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DELL' 25/3/10 ( Gara: G. Castello – Futbol Club del 21/3/10 - Camp. JUN. PRIM. ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha escluso che i propri sostenitori abbiano rivolto insulti di contenuto razzista all'Arbitro, lanciando inoltre sassi all'indirizzo di quest'ultimo. La ricorrente ha escluso altresì che il calciatore Crucitti abbia pronunciato parole offensive, riconducibili a motivi di razza e colore di pelle nei confronti dell'Arbitro, avendo egli soltanto chiesto spiegazioni per l'espulsione subìta. Per quanto concerne il calciatore Coluzzi, pur riconoscendo che l'interessato abbia tenuto un comportamento irriguardoso, si è tuttavia escluso ogni atteggiamento di natura aggressiva o violenta nei confronti del Direttore di gara. Quanto al calciatore Manzoni, la reclamante ha escluso che il giocatore abbia lanciato sassi contro l'autovettura dell'Arbitro, mentre questi abbandonava l'impianto sportivo. Ed infine, per quanto concerne il calciatore Azad, pur ammettendo che il giocatore ha colpito l'autovettura dell'Arbitro con alcune “manate”, si è escluso tuttavia che egli abbia attinto con sputi sia il Direttore di gara che la sua auto. La ricorrente ha quindi chiesto la revoca della sanzione pecuniaria comminata alla società, nonché la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori, ritenute eccessive. Il tentativo della reclamante di escludere, ovvero di ricondurre a gesti di minor gravità, i comportamenti posti in essere sia dai propri sostenitori che da alcuni giocatori, risulta del tutto vano, di fronte al contenuto del referto arbitrale, ove sono stati descritti in maniera precisa e dettagliata tutti gli episodi che si sono verificati durante la gara, nonché al termine dell'incontro. Episodi gravissimi che hanno riguardato innanzitutto i tifosi del G. Castello, i quali per tutta la durata del primo tempo hanno rivolto all'Arbitro ripetuti e pesanti insulti di contenuto razziale, formulando gravi minacce, e lanciandogli contro, al termine della prima frazione di gioco, numerosi sassi di piccole dimensioni, alcuni dei quali lo avevano colpito alle gambe. Parimenti intollerabili devono considerarsi inoltre i comportamenti dei giocatori della G. Castello, ove si consideri che:  il calciatore Azad, dopo aver assunto un atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti dell'Arbitro, gli ha sputato contro attingendolo al petto e ha colpito poi con calci e sputi la sua autovettura, con a bordo lo stesso Direttore di gara;  il calciatore Coluzzi, al termine dell'incontro ha assunto anch'egli un atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti dell'Arbitro, rivolgendogli inoltre espressioni offensive, di contenuto particolarmente volgare, ponendo poi in essere ripetuti comportamenti aggressivi, volti a colpire il Direttore di gara con testate e pugni; gesti di natura violenta che non hanno attinto l'Arbitro soltanto perché il giocatore è stato bloccato più volte, a viva forza, dai propri compagni;  il calciatore Crucitti, dopo l'espulsione, ha rivolto all'Arbitro ripetute minacce ed espressioni offensive di contenuto razzista;  il calciatore Manzoni, mentre l'Arbitro stava abbandonando l'impianto sportivo, a bordo della sua auto, gli ha lanciato contro una manciata di sassi, che hanno colpito la stessa autovettura. Comportamenti questi che, valutati nel loro complesso, denotano una assoluta mancanza di rispetto nei confronti della figura dell'Arbitro, e che appaiono in totale contrasto con i valori dello sport, ai quali dovrebbero invece ispirarsi atleti di cosi giovane età. Ribadito infine che il contenuto del referto arbitrale costituisce, come noto, fonte di prova privilegiata e degna di fede, e ritenute altresì del tutto congrue ed adeguate alla gravità dei fatti le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, DELIBERA di respingere il reclamo. La tassa di reclamo va incamerata.
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