COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000 E LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000 E LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 6.5.2010 (Gara: TORMARANCIO – REAL PORTUENSE del 2.5.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta la Società, osserva: a motivo del reclamo la Società TORMARANCIO deduce che nel caso di specie non sarebbe applicabile la sanzione prevista dall’art.17 punto 1 del C.G.S., in quanto il petardo non sarebbe stato lanciato sul terreno di giuoco ma sarebbe esploso all’interno delle tribune, sicchè le conseguenze fisiche subite dal calciatore BALLARINI SIMONE della Società REAL PORTUENSE e che per tale motivo costretto ad abbandonare definitivamente il terreno di giuoco sarebbero conseguenze di un caso fortuito e non di un gesto intenzionale riconducibile ai propri tifosi. Tale assunto non può essere condiviso in quanto, pacifico essendo l’avvenuto, alterazione del potenziale atletico della Società REAL PORTUENSE, l’art. 17 sopracitato prevede l’applicazione automatica della sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Le circostanze sopra menzionate dalla ricorrente, nonché il fattivo comportamento dei Dirigenti della società, volte a frenare gli atteggiamenti esuberanti di propri tesserati, possono invece determinare una rivisitazione della pena pecuniaria, anche in considerazione della contestata recidività non riconducibile al caso in esame. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo per quanto concerne la sanzione della penalizzazione dei 3 punti in classifica; di accogliere il reclamo relativo alla sanzione pecuniaria che viene ridotta ad € 500. La tassa reclamo va restituita.
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