COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN RAFFAELE FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' SAN RAFFAELE FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCIATORE CARTA GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 15/4/10
( Gara:Real Castellone – San Raffaele Fondi dell' 11/4/10 – Campionato di III CAT. LT )
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
• udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante ha escluso che il calciatore Carta abbia colpito l'Arbitro con un colpo alla nuca, e a tal riguardo ha fatto presente che in quel momento il Direttore di gara era circondato da numerosi giocatori, uno dei quali, appartenente alla squadra avversaria e forse in mala fede, gli aveva indicato il Carta, quale autore del gesto violento. Si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione, stante l'errore di persona.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dell'incontro, mentre salutava giocatori e dirigenti delle due squadre, aveva avvertito un violento colpo alla nuca; giratosi immediatamente aveva visto un giocatore che, mentre si toglieva la maglia, si mescolava tra gli altri calciatori per non farsi riconoscere, dirigendosi poi di corsa verso la panchina. A quale punto l'Arbitro aveva raggiunto il giocatore, rimproverandolo per il gesto vigliacco: l'interessato non aveva replicato. Successivamente, lo stesso giocatore, identificato come Carta Giovanni, si era recato nello spogliatoio del Direttore di gara e, riconosciutosi autore del gesto, si era scusato, porgendogli la mano in segno di pace, stretta di mano che era stata accettata. L'Arbitro ha precisato altresì che il colpo alla nuca gli aveva cagionato un dolore di media entità, senza ulteriori conseguenze fisiche.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato che il giocatore che ha colpito l'Arbitro alla nuca è stato sicuramente Carta Giovanni. Ribadita l'intollerabilità e la gravità di tale gesto violento, questa Commissione,
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore CARTA GIOVANNI al 30 giugno 2013.
La tassa di reclamo va incamerata.
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