OMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/1 – Procura Federale – deferimento del sig. Marco Fazzini presidente U.S. GRF Rapallo 1954, per violazione dell’art. 1/1 CG

OMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/1 - Procura Federale - deferimento del sig. Marco Fazzini presidente U.S. GRF Rapallo 1954, per violazione dell'art. 1/1 CGS e della U.S. GRF Rapallo 1954 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente. Con atto del 30 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito: A. il signor Marco Fazzini - presidente dell’U.S. GRF Rapallo 1954 - per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS per non aver assolto l’obbligo di svolgere, nella stagione sportiva 2009-2010, attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Comitato Regionale, così come previsto dall’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento L.N.D. richiamati dal C.U. n. 1 del 1.7.2009 LND emesso in attuazione del predetto articolo. B. la società U.S. GRF Rapallo 1954 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. nella violazione ascritta al suo presidente. Espletati gli incombenti istruttori, all’odierna riunione sono assenti le parti deferite; la società ha depositato una memoria difensiva con la quale giustifica l’inadempienza addebitata, con l’impossibilità di reperire giovani calciatori. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto l’accusa concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Signor Marco Fazzini: inibizione temporanea per due mesi. • U.S. GRF Rapallo 1954: ammenda di € 4000,00. La Commissione Disciplinare, acclarata l’infrazione, non può che ribadire come la norma disattesa preveda sanzioni pecuniarie di considerevole ammontare, stabilite per dissuadere le società partecipanti ai campionati regionali maggiori a non rispettare l’obbligo d’iscrizione di una propria squadra ai Campionati Juniores, talché le conseguenti sanzioni non possano che essere di ammontare in linea con quelle sempre applicate da questo giudicante, nelle scorse stagioni sportive, per la tipologia d’infrazione. Per questi motivi infligge al signor Marco Fazzini la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società GRF Rapallo 1954 al pagamento dell’ammenda di € 3800,00.
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