COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/3 – Procura Federale – deferimento del sig. Michelangelo Librandi presidente ASD Polisportiva Virtus Sestri, per viol

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/3 - Procura Federale - deferimento del sig. Michelangelo Librandi presidente ASD Polisportiva Virtus Sestri, per violazione dell'art. 1/1 CGS e della ASD Polisportiva Virtus Sestri per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente. Con atto del 30 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito: A. il signor Michelangelo Librandi – presidente dell’ASD Polisportiva Virtus Sestri - per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS per non aver assolto l’obbligo di svolgere, nella stagione sportiva 2009-2010 attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Comitato Regionale, così come previsto dall’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento L.N.D. richiamati dal C.U. n. 1 del 1.7.2009 LND emesso in attuazione del predetto articolo. B. la società ASD Polisportiva Virtus Sestri per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. nella violazione ascritta al suo presidente. Espletati gli incombenti istruttori, il procedimento si è svolto in data odierna con la presenza del rappresentante delle parti deferite e dell’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, che ha sostenuto l’accusa concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Signor Michelangelo Liprandi: inibizione temporanea per due mesi. • ASD Polisportiva Virtus Sestri: ammenda di € 4000,00. La Commissione Disciplinare, acclarata l’infrazione, ribadito come la norma disattesa preveda sanzioni pecuniarie di considerevole ammontare, stabilite per dissuadere le società partecipanti ai campionati regionali maggiori a non rispettare l’obbligo d’iscrizione di una propria squadra ai Campionati Juniores, ritiene che le conseguenti sanzioni non possano che essere di ammontare in linea con quelle sempre applicate da questo giudicante, nelle scorse stagioni sportive, per la tipologia d’infrazione. Per questi motivi infligge al signor Michelangelo Librandi la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ASD Polisportiva Virtus Sestri al pagamento dell’ammenda di € 3800,00.
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