COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 78 – Reclamo della Società U.S.D. Sanremese Calcio 1904 srl avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in relazione
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 78 - Reclamo della Società U.S.D. Sanremese Calcio 1904 srl avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Sanremese Calcio 1904 srl – Bogliasco D’Albertis del 01.05.2010 Campionato Regionale Juniores.
C.U. n. 63 del 04 Maggio 2010 C.R. Liguria.
Il Giudice Sportivo in relazione ad un reclamo proposto dalla soc. Bogliasco D’Albertis, accertato che l’U.S.D. Sanremese Calcio srl 1904, nella gara in epigrafe, ha schierato il calciatore Paolo Correnti, che non aveva scontato la squalifica per un turno inflittagli per recidività in ammonizioni con C.U. n. 61 del 29 aprile 2010, assumeva a carico della U.S.D. Sanremese Calcio 1904 i seguenti provvedimenti:
• Punizione Sportiva di perdita della gara col punteggio di 3 – 0;
• Ulteriore squalifica per una giornata al calciatore Paolo Correnti;
• Inibizione sino al 31 Maggio 2010 al dirigente accompagnatore Adami Mario.
Contro tali provvedimenti è insorta l’U.S.D. Sanremese Calcio srl 1904, con reclamo depositato nei termini, nel quale chiede la riforma del giudizio di primo grado sulla base delle seguenti eccezioni:
a) inammissibilità del ricorso di primo grado per falsa applicazione delle modalità procedurali di cui al C.U. n. 75 LND per aver omesso la Soc. Bogliasco l’invio del telegramma di preannuncio del reclamo anche alla controparte;
b) erroneità della decisione per violazione del principio della inefficacia delle ammonizioni in fasi differenti di campionato;
c) mancanza di riserva scritta all’arbitro al termine della gara.
Il reclamo è privo di fondamento e va respinto.
Per quanto attiene l’eccezione sub a) l’invocata circolare n. 75 (abbreviazione dei termini procedurali) non prevede affatto che il preannuncio del reclamo debba essere contestualmente inviato anche alla controparte: l’interpretazione proposta dalla reclamante appare priva di fondamento e perfino illogica non ravvisandosi alcuna necessità di tale invio essendo il diritto di difesa della controparte ampiamente garantito dal ricevimento delle motivazioni del gravame.
Circa l’erroneità della decisione per violazione del principio di efficacia delle ammonizioni in differenti fasi del Campionato, la pronuncia del primo giudice deve ritenersi corretta, poiché trattasi di provvedimento relativo a un’appendice finale di una competizione regionale. Tale appendice prevede infatti, per la determinazione della società vincente del campionato, scontri diretti tra le squadre prime classificate nei rispettivi gironi. Ne consegue, pertanto, che i provvedimenti sanzionatori previsti continuano ad avere efficacia fino alla conclusione del torneo con la proclamazione della società Campione Regionale Juniores.
Quanto alla riserva scritta all’arbitro, questa non è prevista per la tipologia d’infrazione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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