COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Veduggio, COGNI Pierangelo e DAL SANTO Andrea in proprio Camp. 1^ Categoria Gir. B Gara Veduggio/Real C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Veduggio, COGNI Pierangelo e DAL SANTO Andrea in proprio Camp. 1^ Categoria Gir. B Gara Veduggio/Real Cesate del 14.03.2010 C.U. n.35 del CRL datato 18/03/2010 La società VEDUGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori DAL SANTO Andrea fino al 12.09.2012, inibito i dirigenti PILI Mario e CEREDA Giovanni fino al 12.05.2010, ha squalificato il tecnico COGNI Pierangelo fino al 16.05.2010; ha inflitto l’ammenda di Euro 1.200,00 e la squalifica del campo per una gara, più ulteriore ammenda di euro 500,00. Il sig. COGNI e il sig. DAL SANTO hanno proposto reclamo in proprio avverso le sanzioni loro comminate nei termini sopra indicati. I reclamanti sostengono che il DAL SANTO non ha lanciato il pallone volontariamente alla nuca dell’arbitro con le mani, mentre il COGNI si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara al termine della stessa senza minacciarlo. I dirigenti si sono invece adoperati per sedare gli animi degli spettatori e dei tesserati. La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini si provvede alla loro riunione; sentiti i reclamanti, osserva: l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato di aver visto il calciatore DAL SANTO lanciargli con le mani sulla nuca il pallone con violenza tale da procuragli giramenti di testa, vomito e nausea tanto che si doveva recare all’ospedale. Ha inoltre confermato il comportamento tenuto dal COGNI e dai dirigenti CEREDA e PILI, nonché quello tenuto dai sostenitori della società VEDUGGIO (petardi, fumogeni e tentativo di invasione di campo, minacce all’arbitro, inseguimento al termine della gara atc.) La gravità dei suddetti comportamenti alla luce degli abituali criteri adottati da Questa Commissione giustifica le sanzioni comminate dal GS che meritano pertanto, di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA i reclami proposti e dispone l’addebito della tassa reclamo all’AC VEDUGGIO e di incamerare quelli proposti in proprio dai sig.ri COGNI e DAL SANTO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it