COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Roverbellese Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Bagnolo S. Giocomo/Roverbellese del 09/05/2010 C.U. n.43 del C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Roverbellese Camp. 1^ Cat. Gir. G
Gara Bagnolo S. Giocomo/Roverbellese del 09/05/2010
C.U. n.43 del CRL datato 13/05/2010
La società ROVERBELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro MARCAZZAN per 6 Gare. lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il predetto calciatore non avrebbe mai sfiorato l’arbitro né lo avrebbe insultato, essendosi limitato a chiedere al direttore di gara, in qualità di capitano, “che cosa aveva visto” relativamente all’espulsione di un suo compagno di squadra.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini regolamentari, rileva: che i fatti riportati nella delibera reclamata trovano integrale conferma nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, mentre la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro.
La C.D. ritiene, inoltre, che la sanzione comminata sia del tutto congrua e proporzionata tenuto conto del comportamento posto in essere dal MARCAZZAN, così come descritto nel referto arbitrale e, del ruolo di capitano ricoperto dallo stesso, nel corso della gara in oggetto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
i reclami proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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