COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Serenza Carroccio Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara Robur/Serenza del 09/05/2010 C.U. n.44 della Delegazione di COMO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Serenza Carroccio Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara Robur/Serenza del 09/05/2010 C.U. n.44 della Delegazione di COMO datato 13/05/2010 La società SERENZA CARROCCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FRIGERIO Andrea per 6 gare. La società Serenza Carroccio ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo: la riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore. La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini regolamentari, letti gli atti ufficiali di gara, rileva: come indicato nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ex Codice di GS, il Frigerio Andrea, in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore in favore degli avversari, spintonava il direttore di gara e per tale motivo veniva allontanato dal terreno di gioco. L’arbitro ha poi precisato che la spinta gli veniva data dal calciatore Frigerio Andrea mentre era girato di spalle. Alla luce del comportamento del calciatore Frigerio Andrea, la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo appare adeguata e conforme ai criteri abitualmente in uso presso questa Commissione per casi analoghi. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare RIGETTA i reclami proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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