COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Santalbino Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Santalbino/Calcio Carugate del 22.04.2010 La Commissione Discipl

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Santalbino Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Santalbino/Calcio Carugate del 22.04.2010 La Commissione Disciplinare territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. SANTALBINO CALCIO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.75/A della FIGC del 19/01/2010 trascritto sul CU n. 32 del 25/02/2010 Comitato Regionale Lombardo i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° gg successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 14/05/2010 e che la squalifica oggetto del reclamo è stata pubblicata sul CU n.34 del 29.04.2010 Delegazione di MONZA Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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