COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE avverso sanzioni merito gara A.V.I.S. Ripatransone – Robur Macerata, del 9.5.2010 – Campionato

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE avverso sanzioni merito gara A.V.I.S. Ripatransone – Robur Macerata, del 9.5.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 84 del 12.5.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori Pignotti Alessio e Volunni Daniel, asseritamente tesserati entrambi per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ciascuno per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. A.V.I.S. Ripatransone, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, i propri tesserati non avrebbero posto in essere alcun atto di violenza, ma si sarebbero limitati ad accennare una reazione - non concretizzatasi anche per l’intervento di alcuni loro compagni di squadra - dopo avere subito un fallo da tergo da parte di un avversario. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso i calciatori Pignotti e Volunni per avere ciascuno tenuto, in reazione a falli di gioco subiti, condotte violente ai danni dei rispettivi avversari. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuti i calciatori Pignotti e Volunni responsabili delle violazioni loro ascritte; • ritenuto che la condotta dei ridetti tesserati vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P.D. A.V.I.S. Ripatransone, per l’effetto riducendo la squalifica dei calciatori Pignotti Alessio e Volunni Daniel a tre giornate di gara ciascuno. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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