COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO AUDACE GROTTAZZOLINA avverso sanzioni merito gara Olimpia Porto San Giorgio – Audace Grottazzolina, del 1
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 191 del 26/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CALCIO AUDACE GROTTAZZOLINA avverso sanzioni merito gara Olimpia Porto San Giorgio – Audace Grottazzolina, del 15.5.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 187 del 19.5.2010.
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 700,00 all’A.S.D. Calcio Audace Grottazzolina per il comportamento dei propri sostenitori, durante l’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara;
- squalifica fino al 29 dicembre 2010 al massaggiatore Traini Andrea, per avere, a fine gara, insultato e minacciato reiteratamente un assistente arbitrale, tentando di colpirlo alla testa con una bomboletta;
- inibizione fino al 30 giugno 2010 al sig. Saggese Raffaello, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per avere, a fine gara, rivolto ad un assistente arbitrale frasi offensive e gravemente irriguardose e per avere insultato l’arbitro;
- squalifica fino al 30 giugno 2010 all’allenatore Traini Tiziano, perché allontanato per avere rivolto ripetute frasi offensive ed irriguardose all’arbitro, reiterava in tale condotta a fine gara;
- squalifica fino al 27 ottobre 2010 al calciatore Vesprini Giacomo, perché espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, rivolgeva all’arbitro frasi offensive; a fine gara, rientrato sul terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro frasi intimidatorie, dandogli anche un forte pizzicotto sul fianco, provocandogli momentaneo dolore;
- squalifica per sei gare effettive ciascuno ai calciatori Luciani Massimiliano e Nerla Alessandro per avere entrambi, a fine gara, insultato e strattonato un assistente arbitrale senza causargli conseguenze fisiche.
Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Audace Grottazzolina, lamentandone l’eccessività e la sproporzione e chiedendone, pertanto, l’annullamento ovvero una congrua riduzione.
Contestando la veridicità del referto arbitrale, la reclamante asseriva che, nell’occasione, vi fu una veemente protesta per il pessimo arbitraggio, ma nulla di più e di diverso.
In via istruttoria, a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva il contraddittorio con la terna arbitrale ed ammettersi prova testimoniale, indicando all’uopo alcuni propri tesserati e della squadra avversaria.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:
- i sostenitori dell’Audace Grottazzolina, verso la fine dell’incontro, cominciarono ad insultare e minacciare la terna arbitrale ed in particolare un assistente, il quale veniva altresì dagli stessi attinto con degli sputi;
- al 43° minuto del secondo tempo, l’allenatore Traini Tiziano veniva allontanato per proteste: lo stesso, insultandolo, ritardava l’uscita dal campo; a fine gara, rientrava in campo, unitamente ad alcuni suoi giocatori, reiterando gli insulti; all’uscita dall’impianto sportivo, teneva un atteggiamento irriguardoso e provocatorio nei suoi confronti;
- il dirigente Saggese, posizionato davanti agli spogliatoi, lo offendeva più volte e lo minacciava; all’uscita, insieme all’allenatore, lo provocava;
- il Vesprini, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento cominciò ad insultarlo, ritardando l’uscita dal campo; a fine gara, gli si avvicinò, unitamente ad altri compagni di squadra, minacciandolo e dandogli un forte pizzicotto al fianco destro, procurandogli momentaneo dolore ed un livido per qualche giorno.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, come pure non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con gli Ufficiali di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva;
• considerato che il 3° comma dell’art. 4 del Cgs stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa;
• ritenuto che le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’Audace Grottazzolina nei confronti degli ufficiali di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse;
• ritenuti i tesserati Traini Tiziano, Saggese Raffaello e Vesprini Giacomo colpevoli delle violazioni loro rispettivamente ascritte, con le modalità, puntualmente descritte negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni rese avanti questa Commissione dall’arbitro, che non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni loro inflitte;
• ritenuto che la condotta ascritta al massaggiatore Traini Andrea debba essere qualificata, oltrechè offensiva, come gravemente minacciosa, in un contesto nel quale soltanto il provvidenziale intervento di una persona riusciva ad impedire che la minaccia si traducesse in altro, con esclusione tuttavia del contestato tentativo;
• ritenuto che il comportamento ascritto ai calciatori Luciani Massimiliano e Nerla Alessandro, in particolare il gesto dello strattonare per l’uniforme di gara l’assistente arbitrale, debba essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dai ridetti giocatori.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Calcio Audace Grottazzolina, così decide:
- lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al massaggiatore Traini Andrea, per l’effetto riducendola al 30 luglio 2010;
- lo accoglie nella parte inerente la squalifica applicata ai calciatori Luciani Massimiliano e Nerla Alessandro, per l’effetto riducendola a quattro giornate di gara ciascuno;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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