COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 08/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO avverso sanzioni merito gara Peglio – Borgo Massano, del 15.5.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria,

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 08/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO avverso sanzioni merito gara Peglio – Borgo Massano, del 15.5.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Play-off – Com. Uff. n. 187 del 19.5.2010. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava la sanzione dell’ammenda di € 500,00 all’U.S. Peglio per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S Peglio, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva la reclamante che dopo circa dieci minuti dal termine dell’incontro alcuni propri sostenitori fecero ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi, prontamente rilevato dall’arbitro, il quale, tuttavia, constatata la presenza dei Carabinieri, ne acconsentiva la permanenza. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, almeno una ventina di sostenitori della squadra locale entrarono, attraverso un cancello, nello spazio antistante gli spogliatoi. Gli stessi, unitamente ad alcuni tesserati del Peglio, dapprima insultarono i giocatori della squadra avversaria, poi, circondato l’arbitro nel frattempo sopraggiunto, lo spintonarono e lo insultarono più volte. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, che i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità; • considerato che il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione applicata dal primo Giudice alla Società debba essere confermata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Peglio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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