COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore OMOU BONARDO Francesco, del signor TROMBIN

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore OMOU BONARDO Francesco, del signor TROMBINI Piergiorgio dirigente della società BARCANOVASALUS e della società BARCANOVASALUS per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione agli artt. 24 commi 1,2,3, e 36 Reg. Settore Attività Giovanile e Scolastica, 31comma 3 NOIF e all’art. 10 commi 2, 4 C.G.S. nonché 1 comma 3 C.G.S.; il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione agli artt. 24 commi 1,2,3, e 36 Reg. Settore Attività Giovanile e Scolastica, 31comma 3 NOIF e all’art. 10 commi 2, 4 C.G.S.; la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 9.4.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il calciatore OMOU BONARDO Francesco, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva violando le norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori qualificati “giovani” nonché per non essersi presentato, pur regolarmente convocato, all’audizione dianzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificazione alcuna.; il signor TROMBINI Piergiorgio, dirigente della società BARCANOVASALUS per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva violando le norme sul tesseramento e vincolo del calciatore qualificato “giovane” OMOU BONARDO Francesco; la società U.S.D. BARCANOVASALUS per responsabilità oggettiva in riferimento alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente e al proprio tesserato. Il presente procedimento trae origine dalla nota 11.7.2009 con cui il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, trasmetteva una segnalazione effettuata della A.S.D. CENTROCAMPO in ordine all’impiego del loro tesserato BONARDO Francesco da parte della U.S.D. BARCANOVASALUS senza che la stessa società ne avesse richiesto il preventivo nulla osta. All’esito delle indagini emergeva che, effettivamente, il calciatore, identificato per OMOU BONARDO Francesco, aveva partecipato agli allenamenti del BARCANOVASALUS pur essendo tesserato per altra Società. Il sig. TROMBINI, dirigente della Società deferita, ammetteva l’addebito adducendo a giustificazione il fatto che il giovane si era recato presso le loro strutture comunicando di non essere più intenzionato a frequentare la società per la quale era tesserato. Dagli atti d’indagine si rileva altresì che il giocatore in questione, pur convocato dal Collaboratore della Procura Federale per dare spiegazione del proprio comportamento, non si è presentato. Nella seduta 21 maggio 2010, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Paolo PRONZATO, in rappresentanza della Procura Federale. Pur regolarmente convocati (le raccomandate ritualmente inviate sono giacenti presso l’Ufficio Postale di zona fin dal 29.4.2010) non sono comparsi i tesserati e la Società deferiti. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi due di squalifica a carico di OMOU BONARDO Francesco, mesi sei di inibizione ed € 750 di ammenda a carico di TROMBINI Piergiorgio, € 950 di ammenda a carico della società BARCANOVASALUS. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti descritti nell’atto di deferimento trovano piena conferma nelle risultanze delle indagini. L’appartenenza dell’OMOU BONARDO alla categoria dei “giovani” calciatori non lo esime di certo dal rispetto dei regolamenti federali e, più in generale, dal dovere di correttezza cui sono assoggettati tutti i tesserati. Il dirigente incolpato ha ammesso le proprie responsabilità nel corso delle indagini. Valutata la gravità dei fatti, le giustificazioni ed il comportamento processuale del TROMBINI, appaiono eque le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale con la sola eccezione dell’ammenda a carico del dirigente deferito alla cui applicazione osta il tenore dell’art.19 comma 6 C.G.S P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al giocatore OMOU BONARDO Francesco la sanzione della squalifica per mesi due, al sig. TROMBINI Piergiorgio dirigente del BARCANOVASALUS la sanzione dell’inibizione per mesi sei, alla società U.S.D. BARCANOVASALUS la sanzione dell’ammenda per € 950.
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