COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 13 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CARPIGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul com

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 13 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CARPIGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 45 della Delegazione Provinciale di Vercelli del 15.4.2010 in riferimento alla gara VIRTUS VERCELLI - CARPIGNANO del 27.03.2010 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A Con il ricorso in oggetto la Società CARPIGNANO chiede l’annullamento della decisione con la quale il G.S. ha dichiarato inammissibile il reclamo sulla regolarità della posizione del calciatore avversario KHOMRI Abdelali in quanto presentato a organo incompetente e trasmessogli comunque oltre il termine fissato da C.G.S. Il provvedimento del G.S. è errato, ma il reclamo della CARPIGNANO non merita di essere accolto; e ciò non deve sorprendere. Erra il G.S. nel dichiarare inammissibile il ricorso perché presentato a organo incompetente (ovvero a questa C.D.) e, quindi, trasmessogli oltre il termine di legge: la presentazione dell’impugnazione a giudice incompetente non è causa di inammissibilità (per il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione) e, come data di presentazione, vale quella dell’invio del ricorso ancorché a organo poi dichiaratosi incompetente. Semmai, nel caso in questione, il G.S., ricevuto il reclamo della CARPIGNANO su disposizione di questa Commissione, avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità in quanto presentato oltre il termine abbreviato di cui al C.U. n.91 del 21.1.2010 della F.I.G.C. (si trattava dell’ultima giornata) e non per le ragioni invece addotte nella decisione qui impugnata. In conclusione, il reclamo della CARPIGNANO doveva essere dichiarato inammissibile per ragioni diverse da quelle evidenziate dal G.S. che, in tal modo però, ha fuorviato la ricorrente che ha ritenuto fondato il reclamo in oggetto. Per tali ragioni, pur rigettando detto reclamo, si ritiene di non addebitare la relativa tassa alla ricorrente. P.Q.M. la Commissione Disciplinare rigetta il ricorso. Non pone a carico della società ricorrente la tassa di reclamo.
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