COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società A.S.D. AZZURRA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 13.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società A.S.D. AZZURRA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 13.5.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara AZZURRA – CAMERANESE disputata in data 9.5.2010, Campionato di II Categoria Girone O Con ricorso inviato in data 17.5.2009 la Società AZZURRA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31.12.2010 il dirigente accompagnatore sig. MANA Marco e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato, pur assumendosi la responsabilità degli insulti rivolti all’arbitro, non lo ha minacciato con la bandierina del calcio d’angolo in quanto questa è stata lanciata a chi doveva succedergli nella funzione di guardalinee. Inoltre si nega che il sig. MANA abbia tentato di forzare la porta dello spogliatoio del direttore di gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso gli insulti proferiti dal MANA al termine del primo tempo “roteando pericolosamente la bandierina” davanti alla persona dell’arbitro medesimo. Alla notifica dell’espulsione il dirigente sobillava gli spettatori e, successivamente, prima tentava di impedire all’arbitro l’accesso agli spogliatoi e poi tirava calci e pugni contro la porta reiterando gli insulti. La condotta irriguardosa descritta proseguiva dagli spalti per tutto il secondo tempo. La sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare equa e proporzionata alla gravità della condotta descritta e, pertanto merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società AZZURRA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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