COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO – A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 16 Maggio 2010. (Reclamo
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO - A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 16 Maggio 2010. (Reclamo della
Società A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUSSO Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20
Maggio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro in via d’urgenza, che ha confermato l’atto violento del calciatore RUSSO Giovanni della
società A.S.D. ATLETICO FOGGIA;
- considerato che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 45 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della società.
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