COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OUT Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA – F.C.D. REAL ADELFIA del 16 Maggio 2010. (Recl

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OUT Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - F.C.D. REAL ADELFIA del 16 Maggio 2010. (Reclamo della Società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 Maggio 2010 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - esperite indagini; - rilevato che la reclamante F.C.D. REAL ADELFÌA dopo aver manifestato al Giudice Sportivo Territoriale, con preavviso telegrafico, la volontà di proporre reclamo avverso il risultato della gara innanzi citata, ha poi inviato il reclamo stesso a mezzo lettera raccomandata che dalla fotocopia allegata al presente reclamo (del 22/5/2010) risulta spedita il 18/5/2010 ore 11,56 ed indirizzata al Comitato Regionale Puglia; - quindi oltre le ore 24 del giorno successivo alla gara innanzi citata del 16/5/2010, così contravvenendo a quanto disposto dal Presidente Federale in tema di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi al Giudice Sportivo territoriale per le gare di "play off' e di "play out" di cui al comma 1.7 dello stralcio del Comunicato Ufficiale n. 76/A del 19/1/2010 (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 39 pag.4 del 21/1/2010); - considerato che l'espressione adottata dal Presidente Federale nella delibera succitata "..... .gli eventuali reclami..... dovranno pervenire via telefax, o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale ...." (testuale), non consente di revocare in dubbio la assoluta necessità che il GS. venga in possesso dell'eventuale reclamo nei termini innanzi indicati; del tutto non condivisibile apparendo la tesi della reclamante secondo cui la gara del 16/5/2010 in quanto ultima della fase "play out" renderebbe inattuabile ed inapplicabile la "ratio" dell'abbreviazione dei termini più volte citati; - ritenuto altresì che ai sensi dell'art. 33 n. 9 Codice di Giustizia Sportiva "....le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con reclami in successiva istanza..."; tant'è che la decisione (in questa sede impugnata) è stata adottata dal Giudice Sportivo (v. Comunicato Ufficiale n. 61 del 20/5/2010) al fine ".....di dichiarare improcedibile il preannuncio di reclamo ..." (e non il reclamo stesso non pervenuto in termini); Tutto ciò premesso D E L I B E R A - Rigettarsi il reclamo proposto dalla società F.C.D. REAL ADELFIA e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della stessa.
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