COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Aliotta Nicola (Presidente A.S.D. Wisser Club) Società A.S.D. Wiss

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Aliotta Nicola (Presidente A.S.D. Wisser Club) Società A.S.D. Wisser Club (Pa) Procedimento 286/A Considerato che la Procura Federale con nota 219 pf 09-10 GS/reg del 07 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1 Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 18 del C.U. 1/08 LND nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente il Presidente della società deferita. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Aliotta Nicola la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Wisser Club l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva; il Presidente deferito presente all’udienza si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare chiedendo il minimo edittale. Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Aliotta Nicola (Presidente A.S.D. Wisser Club) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Wisser Club, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it