COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sansone Francesco (Presidente G.S.D. San Giovanni Gemini) Socie

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sansone Francesco (Presidente G.S.D. San Giovanni Gemini) Società G.S.D. San Giovanni Gemini (Ag ) Procedimento 282/A Considerato che la Procura Federale con nota 213 pf 09-10 GS/Reg del 28 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D., in riferimento al punto 2) A/4 lettera f) Comunicato Ufficiale 1/08 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Sansone Francesco.Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Sansone Francesco la inibizione per mesi 1 (uno); alla società G.S.D. San Giovanni Gemini l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”.Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dove rappresenta la posizione finanziaria quasi fallimentare della società rilevata, su sollecitazione del Sindaco e degli sportivi locali, in data 14 Ottobre 2008. Rappresenta di avere svolto il campionato con un numero esiguo di calciatori, privi di campo di gioco, costretti ad usufruire di altri campi. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig.Sansone Francesco (Presidente G.S.D. San Giovanni Gemini) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società G.S.D. San Giovanni Gemini , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1000,00 (mille).La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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