COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 128 del 14/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA F. MOSCONI – ANGELANA DISPUT
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 128 del 14/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA F.
MOSCONI – ANGELANA DISPUTATA IL 25.04.2010 A SFERRACAVALLO - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 121 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 28.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
•PER SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CRIVELLI SANDRO FINO AL 10.09.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I fatti sono pacifici e non contestati dallo stesso reclamante, così come altrettanto pacifica è la
violazione del disposto di cui all’art.22 comma 7) C.G.S. in relazione a detti fatti.
Rilevato peraltro il corretto contegno processuale assunto dal reclamante nonché la non
particolare gravità degli episodi in contestazione, la Commissione ritiene equo ridurre fino al
15.07.2010 la sanzione inflitta dal G.S..
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce fino al 15.07.2010 la squalifica inflitta a Crivelli Sandro.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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