F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 11 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 INF

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 11 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 INFLITTA AL CALCIATORE VOLPATO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21 LUPARENSE CALCIO A 5/PETRARCA PADOVA C5 DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010) L’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5 si è rivolta a questa Corte per contestare il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto al calciatore tesserato per essa ricorrente, Volpato Edoardo, colpevole di avere, nel corso dell’incontro Luparense/Petrarca Padova disputato il 17.1.2010 per il Campionato Under 21 di Calcio a 5, scagliato da una distanza di circa tre metri il pallone contro l’arbitro attingendolo al volto e provocandogli dolore e rossore nonché di aver mantenuto, all’atto dell’espulsione, un atteggiamento minaccioso, la squalifica fino al 30.6.2012 (Com. Uff. n. 365 del 21.1.2010). Lamenta l’eccessivo rigore della sanzione comminata dal primo giudice e chiede,citando analoghi precedenti perseguiti con minore severità ed evidenziando la giovane età del Volpato, una congrua riduzione della squalifica. L’appello va accolto. Per inquadrare in modo corretto la problematica in esame va necessariamente fatto riferimento all’art. 19,comma 4, lett. d) C.G.S. che regola la materia e per il quale gli atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara vanno puniti con la squalifica per otto giornate oppure a tempo determinato. Qualora com’è stato fatto, si opti per quest’ultima soluzione, per determinare la durata della sanzione deve aversi riguardo, sempre avendo come punto di partenza il minimo edittale, al coefficiente di violenza della condotta, all’entità del danno fisico derivatone all’aggredito ed a tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, del contesto in cui ebbe a verificarsi la violazione. Orbene, nella fattispecie, pur senza voler sminuire la rilevante antiregolamentarità dell’accaduto, propendono per un più equo e misurato ridimensionamento vuoi la peculiarità del gesto, da ubicare ai confini tra l’atto di violenza vero e proprio e una manifestazione di dileggio e di contestazione del provvedimento disciplinare arbitrale, vuoi l’effetto, di minima incidenza lesiva, subito dal destinatario, vuoi, infine, l’opinabile interpretazione data al successivo comportamento tenuto dal calciatore. Tutti fattori, questi, che inducono questo collegio a riportare la sanzione entro limiti temporali più contenuti ed esattamente alla durata di un anno fissandone la scadenza al 17.1.2011. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova fissa il termine della squalifica inflitta al calciatore Volpato Edoardo a tutto il 17 gennaio 2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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