F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 11 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL VILLORBA/PETRARCA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 11 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL VILLORBA/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 9.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 367 del 20.1.2010) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 (Com. Uff. n. 367 del 20 gennaio 2010), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie B Girone B, Futsal Villorba/Petrarca Padova svoltasi il 9 gennaio 2010, respingeva il ricorso presentato dalla Petrarca Padova - fondato sulla non completa esecuzione della squalifica di 6 giornate ottenuta dal calciatore Gnan Stefano a seguito della sua partecipazione alla gara di Supercoppa Veneto maschile del 16 maggio 2008 - omologando il risultato di 2-2 conseguito sul campo. Ciò in quanto - in adesione alle controdeduzioni addotte dalla società resistente ed in asserita conformità alla decisione adottata dalla C.A.F. su analoga fattispecie pubblicata sul Com. Uff. n. 18/C in data 11 novembre 2003 – il Giudice riteneva che la Supercoppa del Veneto rientrasse tra le gare di Coppa regionale, organizzata, gestita e regolamentata dal Comitato regionale Veneto (non potendo trovare applicazione il disposto normativo che prevede che le sanzioni inflitte in gare diverse dalle Coppe debbono essere eseguite in gare diverse dalle suddette Coppe) e quindi le 6 giornate di squalifica andavano scontate nella Coppa regionale e non nel Campionato. In data 27 gennaio 2010, l’A.S.D. Petrarca Padova ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, sottolineando la irregolarità, a suo dire evidente, della posizione del calciatore Gnan ai fini dell’esecuzione delle squalifiche. Sostiene la ricorrente che la Supercoppa Veneto Maschile di Calcio a Cinque 2007-2008 è sì una manifestazione ufficiale organizzata, gestita e regolamentata dal Comitato Regionale Veneto ma rientra non tra le attività indicate dall’art. 23, comma 2 del Regolamento della L.N.D. (Coppe Italia, Regionali e Provinciali), bensì tra quelle del successivo art. 28, comma 1 (Amichevoli, Tornei e Manifestazione Ufficiali organizzate da Leghe, Comitati e Divisioni) e quindi avrebbe un carattere sostanzialmente amichevole. La detta Supercoppa Veneto non potrebbe mai, d’altra parte, essere ricompresa tra le Coppe Regionali per evidenti carenze di requisiti e caratteristiche nominative, regolamentari e tipologiche, ma prima ancora, essa non potrebbe essere definita una Coppa Regionale perché i Comunicati Ufficiali di indirizzo dell’attività della L.N.D. e della Divisione Calcio a Cinque non prevedono l’esistenza di Coppe Regionali e Provinciali nell’ambito della Divisione Calcio a Cinque, senza alcun dubbio a partire dalla stagione sportiva 2006-2007, sicchè la Supercoppa 2007-2008, non avendo una specifica disciplina sportiva, sarebbe soggetta alle disposizioni generali contenute nelle Carte Federali. Conseguentemente la squalifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo i criteri di cui all’art. 19, comma 11.3 ed all’art. 22, commi 3, e 6 del Codice Giustizia Sportiva e, pertanto, avrebbe dovuto trovare esecuzione nelle gare del Campionato Regionale di Serie C1 di Calcio a Cinque 2008-2009 e successivamente nelle gare del Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque 2009-2010: ciò evidenzierebbe che le giornate di squalifica non eseguite sono ben 5. Conclusivamente la ricorrente chiede che: a) in via principale, sia dichiarata l’irregolarità della gara in oggetto e, per l’effetto, sanzionata con la perdita della gara per 0-6 la società Futsal Villorba, per avere fatto partecipare alla gara de qua un calciatore non avente titolo; b) in via subordinata, che siano ritrasmessi gli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque per un nuovo giudizio di merito fondato sulla valutazione, prima omessa, delle distinte di gioco delle gare. In udienza, l’avv. Chiacchio ha brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni scritte. Il ricorso va respinto. Le conclusive richieste che parte ricorrente adduce, con articolate ed apprezzabili argomentazioni, partono dalla individuazione sotto il profilo teorico del thema decidendum, appuntatesi sulla natura giuridica che va attribuita alla Supercoppa Veneto maschile di Calcio a Cinque, se cioè questa debba qualificarsi come assimilabile od omologa alla Coppa Italia o alle Coppe regionali ovvero, come la stessa ricorrente ritiene, costituisca un tertium genus. Opina, invece, il Collegio che la soluzione della fattispecie all’esame venga agevolmente offerta dalla valutazione, con procedimento logico induttivo, della vicenda sul piano fattuale. Ed invero rilevasi che a seguito della manifestazione di Supercoppa del 16 maggio 2008 organizzata e gestita dal Comitato regionale Veneto, al calciatore Gnam Stefano venivano comminate (Com. Uff. n. 58 del 21 maggio 2008) n. 6 giornate di squalifica. La società Futsal Villorba ha ritenuto di dover far scontare la squalifica nelle gare di Coppa Italia, fase regionale, anziché nel Campionato, nell’evidente convinzione della maggiore assimilabilità ed omogeneità di detta Coppa con la Supercoppa e comunque tenendo conto della presenza del Com. Uff. n. 14 del 20 agosto 2008 (e dunque in data precedente l’inizio dell’espiazione delle squalifiche) col quale proprio il Comitato regionale Veneto, in relazione alla Supercoppa 2008 aveva specificato che “eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero essere assunti dal G.S. a seguito delle gare di Supercoppa dovranno essere scontati nelle gare di Coppa Italia e/o trofeo Regione Veneto immediatamente successive”. La significatività di detta disciplina era avvalorata dal suo carattere di generalità, posto che il suddetto Comunicato ufficiale non operava alcuna distinzione tra Calcio a 11 e Calcio a 5, non potendosi quindi invocare per quest’ultimo un principio di specialità. Inoltre, in senso analogo disponeva, in tema di applicazione dei provvedimenti di squalifica, il Regolamento Coppa Emilia Romagna Calcio femminile per la stagione 2008/2009. Conseguentemente la Società Futsal Villorba provvedeva a far scontare le sei giornate di squalifica nelle prime sei successive partite di Coppa Italia fase regionale, evitando la partecipazione del calciatore Gnam precisamente alle gare del 15 settembre, 29 settembre, 13 ottobre, 20 ottobre, 3 novembre e 10 novembre, tutte del 2008. Nella situazione sopra descritta, il Collegio non dubita che debba essere valorizzato l’elemento psicologico nella condotta della menzionata Società, indotta alla consapevolezza ed alla convinzione della giuridicità e della doverosità di tale sua condotta orientata alla piena espiazione delle sanzioni comminate. Invero nella fattispecie non può non essere riscontrata la buona fede della società, quanto meno per errore scusabile, per effetto della percezione di una realtà caratterizzata non da personale ed opinabile convincimento, bensì dalla presenza, da un lato di un quadro normativo incerto e, dall’altro, di precise e pertinenti indicazioni ed istruzioni impartite nella direzione poi intrapresa. Aggiuntivamente, rileva il Collegio che nell’operato della Futsal Villorba ha trovato applicazione il principio dell’effettività della sanzione la quale, come sancito da questa Corte a Sezioni Riunite (C.U. n. 107 del 23 dicembre 2009) deve essere sempre eseguita nell’ordinamento sportivo, anche a costo del sacrificio dell’altro principio della separazione delle competizioni, desumibile dall’art. 19 comma 11 CGS. Infatti, la squalifica, nella fattispecie, di ben sei giornate per una competizione (Supercoppa) avente periodicità solo annuale, aveva determinato una situazione di incertezza ed indeterminatezza circa la concreta espiazione della sanzione, tanto che ragionevolmente essa è stata scontata nelle gare ufficiali subito successive a quella in cui la sanzione stessa venne comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova. Dispone addebitarsi la tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it