F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L’OASI/PETRAR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L’OASI/PETRARCA CALCIO A 5 DEL 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010) Per contestare la validità dell’incontro del Campionato di Serie B Calcio a 5, Petrarca Padova/L’Oasi giocato il 23.1.2010, incontro a suo avviso viziato dall’avvenuto impiego nelle fila dell’avversaria di un calciatore infrasedicenne, Pandolfi Kevin, in posizione irregolare perché privo dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34, comma 3 N.O.I.F., l’A.S.D. Petrarca Padova reclamava al competente Giudice Sportivo chiedendo partita vinta, ma questi, dopo aver accertato presso il Comitato Regionale Toscana L.N.D. che l’attestato era stato tempestivamente rilasciato dalla Delegazione Provinciale di Pistoia in data 20.1.2010, non accoglieva la richiesta omologando il risultato della gara (Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010). Insoddisfatto il sodalizio patavino si è rivolto, in seconda istanza, a questa Corte sostenendo che l’autorizzazione “de qua” non poteva essere ritenuta valida sia perché del suo rilascio non era mai stata data notizia sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale sia perché la stessa non era ancora pervenuta nella disponibilità della controparte il giorno dell’incontro ed assumendo che comunque il tesseramento del Pandolci era da considerarsi nullo “ab origine” per avvenuta violazione del disposto di cui all’art. 110, comma 4 N.O.I.F.. Ha pertanto insistito nelle sue proposizioni segnalando l’opportunità di rimettere il tutto “per un parere” alle Commissione Tesseramenti o, in alternativa, per un approfondimento istruttorio, alla Procura Federale. L’appello, senza alcun dubbio, va pertanto respinto. La “ratio” della disposizione invocata dalla ricorrente riposa, di tutta evidenza, nell’esigenza di tutelare l’integrità fisica dei giovani calciatori infrasedicenni attraverso un accertamento che comprovi la loro idoneità a svolgere attività agonistica nelle competizioni organizzate dalle Leghe, accertamento che sfocia, ove ne sussistano le condizioni, nel rilascio da parte del competente Comitato Regionale della L.N.D. del c.d. attestato di maturità agonistica. La norma ha, pertanto, caratura e connotazioni squisitamente ed incontrovertibilmente sostanziali, di guisa che gli effetti autorizzativi ad essa collegati si verificano automaticamente con il rilascio del documento e non abbisognano di alcuna formalità né di pubblicità né di comunicazione. Per altro verso le presunte inadempienze formali lamentate dall’appellante, oltre ad essere oggettivamente elise da una corretta esegesi del dettato normativo non trovano alcun tipo di riscontro o di confronto negli ambiti regolamentari. Quanto all’ultima ragione di doglianza è sufficiente evidenziare che con essa viene introdotto, nel presente giudizio di appello, un motivo assolutamente nuovo ed estraneo al “thema decidendum” al cui ingresso è ostativa la prescrizione contenuta nell’art. 37, comma 3 C.G.S.. L’inammissibilità che ne deriva preclude a questo giudice ogni possibilità di esame in ordine alle richieste subordinate di ampliamenti istruttori la cui opportunità resta comunque riservata ad eventuali iniziative autonome della parte interessata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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