F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DAL BRN FANTASIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 PALMANOVA/BRN FANTASIA DEL 7.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Ter

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DAL BRN FANTASIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 PALMANOVA/BRN FANTASIA DEL 7.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 45 del 12.1.2010) Con riferimento alla gara di Calcio a 5 Palmanova/BRN Fantasia, programmata per il 7 novembre 2009 e valevole per il Campionato di Calcio a 5 Regionale - Serie C1 - gara non disputatasi per l’indisponibilità della palestra, occupata in quel giorno da altre manifestazioni extra sportive – il Giudice Sportivo Territoriale, con Com. Uff. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 12 novembre 2009, deliberava a carico della società Palmanova ai sensi degli artt. 17 punto 1 e 18 punto 2 del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la sanzione dell’ammenda di € 150,00, prevista dall’art. 18 punto 1 lett. b) C.G.S. Nella motivazione, il Giudice Sportivo riferiva, tra l’altro, di aver esaminato tutta la documentazione inviatagli in data 9 novembre 2009 dalla società Palmanova, pur se la documentazione stessa “non costituiva parte dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35 C.G.S., sulla base dei quali vengono instaurati i relativi procedimenti dagli Organi di Giustizia Sportiva”. Interposto successivamente reclamo da parte della società Palmanova, la Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 45 del 12 gennaio 2010) lo accoglieva - in considerazione della ritenuta sussistenza nella fattispecie di una causa di forza maggiore che impedì l’effettuazione della gara, con concomitante oggettiva impossibilità di potervi fare fronte da parte della Palmanova – e previo annullamento della decisione del primo Giudice, deliberava la ripetizione della partita Palmanova/BRN Fantasia. Con l’odierno ricorso la società BRN Fantasia lamenta che la società Palmanova, in sede di impugnazione, non aveva rispettato le procedure previste dal C.G.S. in ordine alla presentazione dei reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, in quanto: a) non aveva inoltrato preannuncio di reclamo nei termini previsti dall’art 46 comma 1 C.G.S.; b) non aveva interposto formale ricorso al competente organo, trasmettendolo per conoscenza alla controparte interessata ai sensi dello stesso art 46 comma 1. Ad avviso della ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Palmanova, non potendo questa più sanare le irregolarità procedurali del giudizio di prima istanza, ai sensi degli artt. 33 comma 9 e 36 comma 7 C.G.S.. Inoltre, non sarebbe stata data applicazione all’art. 55 comma 2 N.O.l.F., riguardante l’invocazione delle cause di forza maggiore. Per quanto sopra esposto, la ricorrente società, ritenendo che la Commissione Disciplinare Territoriale sia incorsa in un errore di fatto nell’applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, chiede una pronuncia di revocazione del giudizio di detta Commissione, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S., con conseguente ripristino della validità della precedente delibera del primo Giudice Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto. Come noto, l’istituto della revocazione (il cui giudice nell’ordinamento federale è costituito unicamente da questa Corte) è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque, in presenza di situazioni di carattere eccezionale. Parte ricorrente invoca il motivo contemplato all’art. 39 lett. e) C.G.S. (errore di fatto del giudice risultante dagli atti e documenti di causa), ipotesi questa che si concretizza in un’erronea od omessa percezione, da parte dell’organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi, l’errore deve necessariamente risultare dagli atti e dai documenti di causa e deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull’apprezzamento o sulla loro interpretazione e quindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso. Inoltre, l’errore deve essere decisivo e cioè deve costituire il motivo essenziale, se non unico, della sentenza impugnata per revocazione. Nella fattispecie, la Commissione Disciplinare Territoriale - lungi dall’essere incorsa in una svista o in un’omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a giudicare con una falsa percezione della realtà - si è invero indotta alla decisione ritenendo assorbente, come detto, la sussistenza di una causa di forza maggiore che impedì l’effettuazione della gara e non occupandosi quindi dei motivi ora indicati dalla ricorrente, ma in quella sede non specificamente eccepiti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal BRN Fantasia di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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