F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. ANGRI CALCIO 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZION

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. ANGRI CALCIO 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO-ANGRI DEL 21.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010) La Corte di Giustizia Federale, osserva, in via preliminare, come le deduzioni rese dalla reclamante, tendenti ad ingenerare dubbi circa l’imputabilità del comportamento tenuto dai propri sostenitori nei confronti di un assistente arbitrale, attinto da numerosi sputi in varie parti del corpo, non possono essere, in alcun modo, condivise. Il referto ufficiale di gara, cui deve, praltro, attribuirsi pieno valore probatorio ai sensi dell’art. 35.1 C.G.S., è, infatti, preciso nell’individuare, in termini di assoluta certezza, gli autori degli episodi, di cui è giudizio, tra le fila dei sostenitori della U.S. Angri Calcio. Tuttavia questa Corte, nel determinare se le sanzioni inflitte siano proporzionate alla entità dei fatti commessi, da valutare nel loro complesso, ed alla luce di tutte le circostanze idonee a graduarne la gravità, deve, pur cosiderando gravi i comportamenti posti in essere dai tifosi della società reclamante, già recidiva per fatti analoghi, considerare il minor rigore con il quale va valutata la responsabilità oggettiva delle società allorchè i fatti ad esse ascrivibili si siano verificati, come nella specie, in campo avverso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D. di Angri (Salerno), ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella sola squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva, con obbligo di disputa a porte chiuse, ed ammenda di € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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