F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010
3) RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOLZAN RUBEN DARIO SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO/ BIKKEMBERGS FOS. DEL 17.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 18.2.2010)
La F.C. Bikkembergs Fossombrone S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 18.2.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Castel San Pietro del 17.2.2010, la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Bolzan Ruben Dario “per aver al termine del primo tempo, mentre le squadre attraversavano il sottopassaggio per raggiungere i propri spogliatoi, spinto con una mano sul petto un calciatore avversario facendolo cadere all’indietro lungo le scale e rendendo necessario l’intervento dei sanitari”, determinando la sanzione “in considerazione della modalità della condotta oggettivamente idonea a cagionare gravi danni alla integrità fisica del calciatore colpito”. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il calciatore ha compiuto un gesto quasi istintivo non grave o violento in una posizione precaria di mera risposta al comportamento del giocatore avversario. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione della squalifica del giocatore. La richiesta di riduzione può essere parzialmente accolta per le ragioni qui di seguito esposte. Infatti può considerarsi il gesto compiuto dal calciatore rientrante nell’ambito di applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) che prevede la squalifica per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Pertanto il ricorso può essere accolto in parte, riducendo la sanzione a tre gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone S.r.l. di Fossombrone (Pesaro-Urbino), riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolzan Ruben Dario. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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