F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 4) RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 4) RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANO SEBASTIANO; - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARAGNA MATTIA, INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SESTESE CALCIO DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010) La U.S.D. Gavorrano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 24.2.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Sestese Calcio, la squalifica per due gare effettive al calciatore Maragna Mattia “per avere, al termine della gara, durante la procedura del fair-play, rivolto frase gravemente offensiva nei confronti del Direttore di gara”, nonché al calciatore Miano Sebastiano la squalifica per due gare effettive “per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa” determinando la sanzione ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione delle squalifiche la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Miano risulta eccessivamente afflittiva in quanto le parole pronunciate dal calciatore erano riferite e dirette alle decisioni arbitrali e non alla persona dell’Arbitro. La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento. Per quanto riguarda la squalifica al calciatore Maragna sostiene che le frasi pronunciate dallo stesso devono interpretarsi come uno sfogo rabbioso non rivolto direttamente all’Arbitro. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento dei predetti calciatori si concreta in quella condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara che comporta la sanzione di due giornate ai sensi dell’art. 19.4, lett. a) C.G.S., dovendosi inoltre considerare per quanto riguarda il Miano il suo ruolo di capitano. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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